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lunedì, Maggio 13, 2024
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SERVIZIO CIVILE – OBIETTORI DI COSCIENZA

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INTRODUZIONE 
Il Senato ha approvato in data 29 gennaio 1997 la proposta di legge: ‘Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza’ (in sostituzione della legge n.
772/72), che ora è in discussione alla Camera per l’approvazione definitiva.
Essa conferma il diritto del giovane obbligato alla leva, che rifiuta, per
motivi di coscienza (religiosi, morali, filosofici) di prestare il servizio
militare, di svolgere un servizio civile di ugual durata. Presentando questo
disegno di legge il Governo intende offrire, alle migliaia di ragazzi/e
cittadini del nostro Paese, uno strumento concreto per manifestare l’impegno a
partecipare al sentimento di servire la Patria con una scelta intesa a far
crescere la cultura della solidarietà, del rispetto dell’uomo, della pace’
(relazione di accompagnamento al disegno di legge per l’istituzione del servizio
civile nazionale) 

COS’E’ IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO 
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle
libertà di pensiero, coscienza e religione, opponendosi all’uso delle armi, non
accettano l’arruolameno nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato,
possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio
militare, un servizio civile di ugual durata del servizio militare, diverso per
natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere
costituzionale di difesa della Patria (art. 1 proposta di legge 29.1.97) Il
servizio civile può essere svolto presso gli Enti Convenzionati con il
Ministero della Difesa che svolgono attività nei settori di: assistenza,
prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione
civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del
patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con esclusione di impieghi burocratico-amministrativo. 

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CHI PUO’ FARE LA DOMANDA 
Tutti i giovani che sono stati dichiarati ‘abili e arruolati’ dopo la visita di
leva e che non rientrano nelle seguenti categorie: a. titolari di licenze o
autorizzazioni relative alle armi (porto d’armi per fucili da caccia,etc) b.
abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio
militare nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, etc.
c. siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto
d’armi,etc. d. siano stati condannati per delitti non colposi con uso di
violenza (art.2). 

COME FARE….. 
1. I cittadini che intendono prestare servizio civile devono presentare domanda
al competente organo di leva entro 60 giorni dalla data di arruolamento (cioè
dall’ultimo giorno della visita di leva). La domanda deve contenere ben
esplicitati i motivi della scelta (vedi art.1) nonché l’attestazione, sotto la
propria responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, circa l’insussistenza delle cause ostative (vedi il capitolo – chi può
fare domanda- ) 
2. All’atto di presentare la domanda l’obiettore può indicare le proprie scelte
in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, compresa l’eventuale
preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore
privato, designando fino a 10 enti nell’ambito di una regione prescelta. A tal
fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante
eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili. 1. Gli abili e
arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi
previsti dalla legge (studio, etc), nel caso non abbiano presentato la domanda
nei termini stabiliti (richiesta di servizio civili entro 60 giorni dalla data
di arruolamento), potranno produrla al competente organo di leva entro il 31
dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi (cioè quello dell’ultimo
anno per cui si gode il rinvio). La presentazione della domanda di ammissione al
servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio
militare per i motivi previsti dalla legge. (art. 4) Si tenga presente che il
rinvio per motivi di studio scade automaticamente al compimento dei 26, 27, 28
anni (a seconda che il corso di laurea duri rispettivamente 4, 5, o 6 anni) o al
momento della laurea. Pertanto la domanda va presentata entro il 31 dicembre
precedente a quello in cui si compiono 26, 27, 28 anni, o in cui ci si laurea,
anche se si era presentata domanda di rinvio. 
Fac-Simile Domanda

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda, in carta semplice, va intestata al Ministero della Difesa ed
indirizzata al Distretto Militare di appartenenza (o Capitaneria di Porto per
gli iscritti nelle liste di leva della Marina).

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il Distretto Militare svolge anzitutto una breve indagine sull’obiettore,
verificando la sua dichiarazione relativa al porto d’armi e le eventuali
condanne, incaricando i carabinieri di fornire una documentazione della persona.
Normalmente i carabinieri invitano l’obiettore ad un colloquio, puramente
formale, e comunicano al Distretto eventuali denunce penali contro il
richiedente o fermi giudiziari nei suoi confronti. Il Distretto invia poi tutta
la documentazione al Ministero. IL MINISTERO DELLA DIFESA, sulla base di tale
accertamento da parte degli uffici di leva (art 5, comma 1 e 2), DECRETA ENTRO
IL TERMINE DI 6 MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, L’ACCOGLIMENTO DELLA
MEDESIMA. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola. La mancata
decisione entro il termine di 6 mesi, comporta l’accoglimento della domanda
(trascorso il termine il silenzio diventa assenso). 

DURANTE IL SERVIZIO CIVILE 
I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono
degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei
cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla
stessa paga dei militari di leva. L’assistenza sanitaria è assicurata dal
Servizio Sanitario Nazionale. (art 6, comma 1 e 4)

IMPORTANTE 
Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono
inseriti nella lista del servizio civile nazionale (contestualamente nelle liste
di arruolamento di terra o di mare). La lista degli obiettori di coscienza
prevede più contigenti annui per la chiamata al servizio (art. n. 7). E….. E’
istituito presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, L’UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE del Ministero
degli Affari Sociali con i seguenti compiti: – organizzare e gestire la chiamata
e l’impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle
organizzazioni convenzionati. – stipulare convenzioni con enti o organizzazioni
pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso tale
Ufficio e le Regioni, per l’impiego degli obiettori esclusivamente in attività
di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale,
educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica,
salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del
patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi. –
promuoverre e curare la formazione e l’addestramento degli obiettori, sia
organizzando (con Dipart. Protezione civile e regione di competenza) appositi
corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono
obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi in servizio, sia
verificando l’effettività e l’efficacia del periodo di addestramento presso gli
enti e le organizzazioni convenzionati (tale formazione quindi consterà di un
periodo promosso a livello centralizzato e di uno attivato presso la sede del
servizio. Questi comunque saranno compresi nella durata del servizio civile). –
verificare, tramite le regioni o eccezionalmente, tramite le prefetture, la
consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e
organizzazioni e dei progetti di impiego presso gli stessi. (art. 8, comma 1 e
2) 

INOLTRE…… 
Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all’Ufficio per il servizio
civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali i nominativi degli
obiettori di coscienza le cui domande sono state accettate o siano state
presentate da oltre sei mesi. 
Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il
termine di un anno dall’accoglimento della domanda, agli enti e organizzazioni
convenzionati. In mancanza, o in ritardo di assegnazione, l’obiettore è
collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva. 
L’assegnazione dell’obiettore al servizio civile deve avvenire entro l’area
vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell’ambito della regione
di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste
degli enti e organiz. Convenzionati. 
Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva
(che in base alla finanziaria 97 è stata fissata a 10 mesi) e comprende un
periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa
dell’istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà
prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al
servizio civile, differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio (art. 9, comma 1-4). L’orario di servizio
dell’obiettore deve essere uguale a quello previsto per il personale dell’ente,
e comunque mai inferiore a 36 ore settimanali, ripartite in 6 giornate
lavorative. Servizio Civile e militare sono equiparati anche per quanto riguarda
licenze e permessi. 

SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO 

Il servio civile, su richiesta dell’obiettore, può essere svolto in un altro
Paese dell’Unione Europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi
vigenti. – può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i
volontari in servizio civile, dalla legge per la cooperazione allo sviluppo (L.
49/87, art.31-35 e successive modificazioni). In tal caso la sua durata è
quella prevista da tale legge. 
L’obiettore che ne faccia richiesta, può essere inviato fuori dal territorio
nazionale dall’ente presso cui presta servizio, per partecipare a missioni
umanitarie direttamente gestite dall’ente. 
Anche l’Ufficio per il servizio civile nazionale può disporre l’impiego di
obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali
sia impegnato personale italiano. A tal fine gli obiettori selezionati in base
alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell’ente
o org, che gestisce la missione. 

PER PARTECIPARE a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale,
l’obiettore deve presentare domanda indicando la specifica missione umanitaria
richiesta, nonché l’ente o l’organizzazione non governativa, oppure l’Agenzia
delle Nazioni Unite, che ne sono responsabili. L’accoglimento o rifiuto della
domanda devono essere comunicati all’obiettore, con relativa motivazione, entro
un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta l’accoglimento della
domanda. In tutti i casi gli obiettori di coscienza devono comunque esserre
utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti
sotto il comando di autorità civili. Infine l’obiettore che presta servizio
civile all’estero può chiedere il prolungamento del servizio civile per il
periodo massimo di un anno. Dove la richiesta è accolta questo periodo sarà
ugualmente conteggiato ai fini previdenziali e amministrativi come il
precedente. (art. 9 comma 5-11) 

SANZIONI 
L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. E’ inoltre vietato: – detenere ed usare armi 
partecipare ai corsi per l’arruolamento nelle Forze Armate, Carabinieri, etc 
assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali,
iscriversi a corsi, etc, che impediscano il normale espletamento del
servizio.(art. 14-16)

Sono inoltre previste sanzioni per l’obiettore che, durante il servizio, si
renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura
del servizio stesso, che vanno dalla diffida per iscritto, alla multa in
detrazione alla paga, alla sospensione di permessi o licenze, al trasferimento
di incarico affine anche presso altro ente, fino alla sospensione del servizio
fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con il conseguente recupero dei
periodi di servizio non prestato.(art. 17) 

ENTI E ORGANIZZAZIONI CONVENZIONATI 
Presso l’Ufficio per il servizio civile nazionale è istituito l’albo degli enti
e organizzazioni convenzionati. Allo stesso ufficio è affidata la tenuta della
lista degli obiettori ed è istituita la ‘Consulta nazionale per il servizio
civile’, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto
per il medesimo ufficio (sarà composta da rappresentanti del Dipartimento della
protezione civile, vigili del fuoco, delegati di enti e org. convenzionati a
livello nazionale, delegati di organismi rappresentativi di obiettori a livello
nazionale). Art. 10. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati per essere
ammessi alla convenzione con l’Ufficio per il servizio civile nazionale devono
essere: senza scopo di lucro, avere finalità istituzionali corrispondenti a
quelle indicate dalla legge sul servizio civile (vedi art. 8), aver svolto
attività continuativa da almeno tre anni. Nella domanda di ammissione alla
convenzione, da inoltrare all’Uff. per il servizio civile nazionale del
Dipartimento per gli affari sociali, gli enti e le organizzazioni devono:
indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri
operativi per l’impiego di obiettori, il numero totale dei medesimi che può
essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio. Inoltre
possono indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio
civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed
organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio o qualora i
medesimi enti e org. intendano utilizzare obiettori residenti a più di 50
chilometri dalla sede di servizio. In questo caso agli enti ed org. sono
rimborsate le spese sostenute. In nessun caso l’obiettore può essere utilizzato
in sostituzione di personale assunto o da assumere.(art.11) Ogni convenzione
viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego
in rapporto alle finalità dell’ente e nel rispetto delle norme che tutelano
l’integrità fisica e morale del cittadino. Essenziale d’ora in poi, per la
stipula della convenzione, sarà che l’ente dimostri la propria idoneità
organizzativa a provvedere all’addestramento al servizio civile previsto. Il
controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti ed org. spetta
all’Ufficio per il servizio civile nazionale. 

DOPO IL SERVIZIO CIVILE: OBIEZIONE DI COSCIENZA E LAVORO L’avvenuto
espletamento del servizio da parte dell’obiettore di coscienza, viene
immediatamente comunicato dall’Ufficio per il servizio civile nazionale al
Ministero della Difesa. I competenti organi di leva provvedono a porre
l’interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazio-
(art. 12). Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile, sono soggetti,
sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità
(l’elenco dei cittadini soggetti al richiamo è tenuto dall’Uff. per il ser.
Civ. naz.). In caso di guerra o mobilitazione, gli obiettori di coscienza in
servizio o richiamati sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce Rossa.
(art. 13) Chi ha svolto il Servizio Civile, ripetiamo, è equiparato ad ogni
effetto al cittadino che ha prestato il normale servizio militare infatti il
periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per
l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai
fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato. Il periodo di
servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici
concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.(art. 6, comma
2 e 3). 

COSA COMPORTA L’OBIEZIONE DI COSCIENZA 
In caso di condanne per reati di violenza non si gode di attenuanti. 
L’obiettore di coscienza non potrà mai fare alcuni lavori, e precisamente: 
attività collegate alla progettazione, produzione e commercio di armi; 
attività che comportano necessariamente l’uso e il porto d’armi. 
Non è consentito inoltre, l’ingresso in corpi armati dello Stato (Polizia,
Guardia di Finanza, ecc.), neppure per svolgere servizi amministrativi. (art.
15, comma 6-7).

NOVITA’ CONTENUTE NELLA LEGGE DI RIFORMA SUL SERVIZIO CIVILE E MILITARE
Il testo della legge di riforma dell’obiezione di coscienza al servizio militare
ha già superato l’esame del Senato, attende ora il si della Camera per
diventare definitivamente legge. I principali punti di novità sono: 
riconoscimento del diritto soggettivo all’obiezione di coscienza e al servizio
militare; 
smilitarizzazione del servizio civile con il passaggio di gestione dal Ministero
della Difesa al Ministero degli Affari Sociali, tramite l’istituzione
dell’Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento degli affari
sociali; 
possibilità di svolgere il servizio civile all’estero 
tempi certi di risposta alla domanda (massimo entro 6 mesi); 
durata del servizio di 10 mesi, equiparato a quello militare; 
periodo di formazione preliminare · rispetto dell’area vocazionale indicata dal
giovane; 
istituzione dell’Albo Nazionale degli enti convenzionati presso l’Ufficio del
servizio civile nazionale. 

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