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mercoledì, Aprile 24, 2024
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In arrivo il bonus benzina da 200 euro, i requisiti per le richieste

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Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i buoni benzina da 200 euro introdotti contro il caro-carburanti. I bonus non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Possono accedervi i datori di lavoro privati (anche chi non svolge attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché abbiano dipendenti) e non le amministrazioni pubbliche.

La platea dei beneficiari include solo i lavoratori dipendenti. I buoni possano essere corrisposti da subito, senza necessità di accordi contrattuali, e valgono per benzina, gasolio, Gpl e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici.

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IL BONUS BENZINA AI LAVORATORI

Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati». Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”.

Ambito oggettivo e modalità di applicazione

I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti “nel contesto del caro carburanti”, si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

Ai fini della tassazione, la norma in commento riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

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Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.
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