Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis. Come oggetto l’impugnazione della delibera del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie.
Il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari riguardava il divieto di partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto. O ancora del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado. (ANSA).
Cosa prevedono le norme
Questo quanto riportato dall’art. 16 bis NOIF sulle partecipazioni societarie: “1) Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
2) Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1. I soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza”. Il punto 3 inoltre prevede: “L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza dell’affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF“.