E’ arrivato il chiarimento del Governo in merito alla vendita di alcolici dopo le ore 18. In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione compresi bar, pasticcerie, gelaterie e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– senza restrizioni dalle 5.00 alle 18.00;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
Gli esercizi con codice Ateco 56.3 sono bar, pub, birrerie, caffetterie e enoteche. Dalla classe 56.3 sono escluse commercio al dettaglio di bevande, commercio al dettaglio di bevande attraverso distributori automatici.
CONSEGNA A DOMICILIO DI ALCOLICI E CIBI
Consegna a domicilio consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Inoltre è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti che alloggiano.
QUANTO SI POTRA’ RESTERA NEL LOCALE
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
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