Si è tenuto innanzi la seconda sezione penale della Corte di Appello di Napoli il giudizio a carico di Chierchia Angelo, il cancelliere del Tribunale di Napoli Nord condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione, poi ridotti per effetto del rito abbreviato. Fu il GIP Giuliano ad emettere la sentenza a carico del cancelliere che, profittando della sua qualità di addetto al rilascio copie degli atti della Procura, aveva instaurato un vero e proprio mercatino delle marche da bollo, marche che servivano agli utenti, in primis gli avvocati, per ottenere le copie di cui avevano bisogno. Proprio la circostanza che tale mercimonio avveniva nelle stanze degli Uffici della Procura aveva costituito il punto centrale della requisitoria del PM Dott.ssa Pizzo, che invocò, per gli oltre cento episodi di peculato contestati, l’applicazione della pena di anni dodici, da ridurre per il rito. Contro tale sentenza l’imputato, assistito dagli avvocati Giuseppe Tuccillo e Francesco Ianniello, ha proposto appello che è stato valutato all’odierna udienza.
Trattandosi di un numero elevatissimo di episodi contestati, l’accoglimento dell’appello non appariva per nulla scontato, anche alla luce dell’ingente sequestro di somme di denaro, circa 150.000,00, di cui non risultava tracciate la provenienza e che alla luce della formulazione della norma attinente il reato di peculato vanno ritenute sempre provento del reato. Ed invece, nonostante la richiesta di conferma della sentenza avanzata dal P.G. dott.ssa Da Forno, che la riteneva congruamente motiva in ogni suo aspetto, la Corte accogliendo parzialmente i motivi proposti dai difensori, riconosceva una consistente riduzione di pena all’imputato condannandolo alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione.
Si è quindi in qualche modo ridimensionata la gravità del fatto addebitato all’imputato, che solo qualche mese fa si era visto rigettare la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, nonostante i circa 19 mesi trascorsi e la perdita della qualità di cancelliere, essendo nelle more intervenuto anche il suo licenziamento senza preavviso. A distanza di tempo e dell’impossibilità concreta di reiterare il reato, il provvedimento di rigetto faceva perno sulla particolare pervicacia a delinquere dimostrata nel commettere i fatti nelle stanze attigue a quelle di Magistrati e Polizia Giudiziaria.


