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martedì, Maggio 14, 2024
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Guida all’Autocertificazione

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L’autocertificazione e’ una dichiarazione che
l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e
qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari
e i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso
all’autocertificazione e rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo. Tale
dichiarazione può sostituire: 1) le normali certificazioni e 2) gli atti
notori.

QUALI
SONO LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO LE AUTOCERTIFICAZIONI?

L’art. 2 della legge 15/68 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione:
– data e luogo di nascita;
– la residenza;
– la cittadinanza;
– il godimento dei diritti politici;
– lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
– lo stato di famiglia;
– l’esistenza in vita;
– la nascita del figlio;
– il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
– la posizione agli effetti degli obblighi militari;
– l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a..

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L’art. 1 c. l del decreto del presidente della
repubblica n. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997. n. 127 in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso
all’autocertificazione e contempla i seguenti casi: – titoli di studio
acquisiti;
– qualifiche professionali;
– esami sostenuti universitari e di stato;
– titoli di specializzazione;
– titoli di abilitazione;
– titoli di formazione;
– titoli di aggiornamento;
– titoli di qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con 1’indicazione
dell’ammontare;
– codice fiscale;
– Partita Iva;
– qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
– stato di disoccupazione;
– qualità di pensionato e categoria di pensione;
– qualità di studente;
– qualità di casalinga;
– qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– adempimento o meno degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art. 77
del decreto del presidente della repubb1ica n. 237/64 come modificato dall’art.
22 della legge 958/86;
– assenza di condanne e penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri
dello stato civile.

QUALI
SONO LE DICHIARAZIONI CHE SOSTITUISCONO GLI ATTI NOTORI?

– Tutti gli stati, fatti e qualità personali
che siano a diretta conoscenza dell’interessato non compresi nell’elenco di cui
al punto 1 sono comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4, legge 15/68 e art. 2
comma 1, decreto del presidente della repubblica n. 403/98). Queste
dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, c. 1
decreto del presidente della repubblica n. 403/98).
– Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta
conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti
(art. 2 comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Tale
dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di
una pubblicazione è conforme all’originale (art. 2, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/98).

QUAL’E’
LA VALIDITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI?

– I certificati rilasciati dalle pubbliche a
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata;
– e restanti certi6cazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio
(art. 2, comma 3, L. 127/97);
– le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà per i casi suindicati dagli artt. 2 e 4 della L. 15/68
hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

QUALI
SONO I CASI IN CUI E PREVISTA SOLO L’AUTOCERTIFICAZIONE?

– Per i certificati, gli estratti e gli
attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università;
– per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi
titolo, negli uffici della motorizzazione civile; per i certificati e gli
estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza (art. 1, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

COME
SI PUO’ FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE?

a) Per le dichiarazioni sostitutive dei
certificati:
– scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva
responsabilità (non e necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando
dichiarazioni sostitutive;
– trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo
telematico e informatico, alle amministrazioni pubbliche.
b) per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
– dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza
dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario
incaricato dal sindaco (art. 4, L. 15/68);
– dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza
dell’interessato e non compresi nell’elenco di cui al punto 1, anche
contestualmente all’istanza e sottoscritti dall’interessato in presenza del
dipendente addetto (art. 3, comma 1, decreto del presidente della repubblica n.
403/98);
– qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga
necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni
hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria
documentazione. E’ possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non
autenticata dei certificati di cui l’interessato sia già in possesso anche
attraverso strumenti telematici e informatici (art. 2, comma 3, decreto del
presidente della repubblica n. 403/98).
Per chi partecipa ai concorsi pubblici non e prevista più la presentazione di
copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all’originale. Le
amministrazioni non possono richiedere l’autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici
concorsi (art. 3, comma 5, L. 127/97)

QUANDO
L’AMMINISTRAZIONE PUO’ ACQUISIRE D’UFFICIO I DOCUMENTI?

Quando le amministrazioni ritengono necessario
acquisire degli estratti diversi da fatti relativi a cambiamento di stato
civile, per particolari motivi inerenti alle proprie finalità (art. 9, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). La trasmissione di dati tra
le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art. 2, comma
5, L. 127/97).

CHE
COSA SUCCEDE PER COLORO CHE NON SANNO O NON POSSONO FIRMARE UNA DICHIARAZIONE?

L’amministrazione dovrà accertare l’identità
del dichiarante e menzionare la causa dell’impedimento a sottoscrivere la
dichiarazione (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

LE
MODALITA’ PREVISTE DI AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO ANCHE AI CITTADINI
STRANIERI?

a) Per i cittadini della comunità europea si
applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani (art. 5, decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/98)
b) Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 solo in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani (art. 5, decreto del presidente della
repubblica n. 403/98).

QUALI
SONO LE SANZIONI PER I CITTADINI?

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla
veridicità delle auto certificazioni sono tenute a effettuare i controlli
necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 26, L. 15/68).
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.ll comma 3, decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/98).

QUALI
SONO LE CONDIZIONI PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CHE NON ACCETTANO
L’AUTOCERTIFICAZIONE?

L’impiegato responsabile incorre nella
violazione dei doveri d’ufficio nei seguenti casi: a) quando non accetta
l’autocertificazione nei casi consentiti (art. 3, comma 4, L.127/97);
b) quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentita, in
luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3 comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 403198);
c) quando rifiuta l’indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7
comma 5 dpr 403/98).

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