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domenica, Maggio 5, 2024
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Cancellazione del reato di abuso d’ufficio e stop alle intercettazioni, sì del CdM alla ‘riforma Berlusconi’

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Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del guardasigilli Carlo Nordio, il disegno di legge con modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario. Le novità vanno dallo stop all’abuso d’ufficio fino alle intercettazioni, ecco le maggiori novità della ‘Riforma Giustizia’.

Nello specifico il Consiglio dei ministri, nella neo ‘Riforma Giustizia’ ha abrogato l’abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale) ed introduce un’ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis), che rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che:

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  •  le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
  •  le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”;
  • l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
  • il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
  • il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Rende inoltre applicabile anche “per il traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”. Viene inoltre estesa al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.

Le modifiche al codice della procedura penale nella ‘Riforma Giustizia’

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Nel disegno di legge approvato ieri, inoltre, si amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni. Viene infatti consentita solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Inoltre si stabilisce il divieto del rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. A meno che tale richiesta non sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

La ‘Riforma Giustizia’ inoltre afferma il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i “dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini“.

Sarà vietato per il giudice acquisire, nel cosiddetto stralcio, le registrazioni edi verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, a meno che non ne sia stata dimostrata la rilevanza.

Si stabilisce il divieto per il pubblico ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti.  Salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. Si vieta quindi al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare

Interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare

All’interno del disegno di legge si generalizza l’istituto dell’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare. Si estende inoltre il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. L’interrogatorio preventivo è così escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio. Al contrario è necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale).

Si prevede l’obbligo del giudice di valutare, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo. Si prevede la nullità dell’ordinanza se non è stato espletato l’interrogatorio preventivo o se quest’ultimo è nullo. L’interrogatorio di garanzia (oggi previsto dopo l’applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo. Una volta applicata la misura cautelare, in caso di impugnazione, il verbale dell’interrogatorio preventivo sarà inviato al Tribunale del riesame.

Collegialità del giudice della misura cautelare della custodia in carcere

La ‘Riforma Giustizia’ prevede inoltre il giudice collegiale per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva. Si prevede che tali norme si applichino decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e l’aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con autorizzazione a bandire nel 2024 un concorso da espletare nel 2025.

Informazione di garanzia

Inoltre all’interno del disegno di legge approvato ieri, su la ‘Riforma Giustizia’, sono inserite alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia. Si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una “descrizione sommaria del fatto“, oggi non prevista. Si limita la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari.

Inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento:

Si modifica la disciplina dei casi di appello del pubblico ministero, che attualmente consente d’impugnare le sentenze di proscioglimento, stabilendo che l’organo di accusa non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all’art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati). Restano appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l’ordinamento vigente consente l’appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato).

Corte d’assise

Si introduce l’interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d’assise. Si prevede che il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

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