Tra gli adempimenti fiscali che chiudono l’anno, uno dei più importanti è il pagamento del saldo IMU. L’Imposta Municipale Propria, applicata al possesso di specifiche tipologie di immobili, prevede infatti due appuntamenti annuali: il primo a giugno e il secondo a dicembre. Il 16 giugno è scaduto il termine per l’acconto (o per il versamento in un’unica soluzione), mentre il 16 dicembre rappresenta la data limite per completare il pagamento dell’imposta.
È però utile ricordare che l’IMU non interessa tutti i proprietari di immobili. Dal 2014 l’obbligo riguarda solo le seconde case e gli immobili non destinati ad abitazione principale; inoltre, dal 2020 la TASI è stata assorbita nell’imposta. Di conseguenza, la scadenza di metà dicembre riguarda esclusivamente chi possiede immobili imponibili e ha optato per la rateazione in due parti. A ciò si aggiungono varie esenzioni e regimi agevolati tuttora in vigore.
Chi è tenuto a pagare l’IMU di dicembre
L’IMU non si applica indistintamente a tutti: è dovuta solo quando ricorrono le condizioni di imponibilità. Le scadenze da considerare sono:
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16 giugno: pagamento dell’acconto o della rata unica, calcolata secondo le aliquote e le detrazioni valide l’anno precedente. L’acconto corrisponde al 50% di quanto versato nel 2024.
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16 dicembre: pagamento del saldo per chi a giugno ha effettuato solo il primo versamento, tenendo conto delle delibere comunali pubblicate dal MEF entro il 28 ottobre.
Devono versare l’IMU:
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i proprietari di fabbricati, seconde abitazioni, terreni e aree edificabili;
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i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
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i concessionari di aree demaniali;
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gli utilizzatori di immobili in leasing, anche se ancora in costruzione;
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il coniuge a cui è stata assegnata la casa familiare dopo separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.
Chi è esente dal versamento
Dal 2014 l’IMU non si applica all’abitazione principale, cioè l’immobile in cui si risiede e si dimora abitualmente. Se manca uno dei due requisiti, l’immobile è qualificato come seconda casa e risulta tassabile.
Sono esonerati:
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le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali da A/2 ad A/7);
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gli immobili equiparati all’abitazione principale;
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i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti, quelli situati in isole minori, nei Comuni montani agevolati o con destinazione agro-silvo-pastorale non modificabile;
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gli immobili di enti non commerciali;
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gli immobili ubicati nella ZES Unica Mezzogiorno acquistati o costruiti dal 2025 e destinati ad attività d’impresa;
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i beni immobili ad uso culturale (musei, archivi, biblioteche);
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gli edifici destinati esclusivamente al culto;
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gli immobili dell’Accademia dei Lincei;
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i fabbricati del gruppo catastale E (da E/1 a E/9);
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gli immobili ubicati in aree colpite da calamità naturali per le quali sia attivo o prorogato lo stato di emergenza.
Agevolazioni IMU 2025: sconti e riduzioni
Per il 2025 restano in vigore diverse agevolazioni, tra cui:
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riduzione del 50% per immobili concessi in comodato gratuito a genitori o figli;
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riduzione del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico;
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riduzione del 50% per immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
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riduzione del 50% per un solo immobile posseduto da pensionati residenti all’estero, titolari di pensione convenzionata con l’Italia;
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riduzione del 25% per abitazioni locate a canone concordato.
Come pagare l’IMU
Il pagamento, sia in rata unica sia in due soluzioni, può essere effettuato tramite:
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modello F24 (ordinario o semplificato);
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piattaforma PagoPA;
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bollettino postale specifico per l’imposta.


