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giovedì, Aprile 25, 2024
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Limitazioni orarie a supermercati ed alimentari in Campania, la decisione

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Evitare limitazioni orarie ai negozi di generi alimentari per evitare assembramenti e l’impossibilità di mantenere le misure di sicurezza. E’ l’invito del presidente della Regione Vincenzo De Luca ai sindaci dei Comuni campani.

L’atto di indirizzo del Governatore è stato pubblicato quest’oggi ed indirizzato ai primi cittadini di Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Salerno e le relative province.

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OGGETTO: Vendita al dettaglio di generi alimentari ed altri beni di prima necessità.- Orari di apertura al pubblico. Indirizzo ai Comuni del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA; De Luca
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all’art.1, dispone:

– al comma 1, che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree
nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di
trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le
autorita’ competenti con le modalita’ previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica”; alimentari

– al comma 2 che, “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: k) chiusura o limitazione dell’attivita’ degli uffici pubblici, degli esercenti attivita’ di pubblica utilita’ e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, specificamente individuati;

l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessita’ sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorita’ competente; n) sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’ e di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita’ di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3”; alimentari De Luca

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; alimentari

De Luca
VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art.1. (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da. COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al.25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- 9”;

alimentari

VISTI l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno d 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”; De Luca

CONSIDERATO che, sulla scorta dell’Ordinanza interministeriale e del DPCM 22 marzo 2020 testè citati, risulta introdotto il divieto di spostamenti.I al di fuori del territorio del comune “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e pertanto risulta vietato uscire dal proprio territorio comunale per approvvigionamenti, anche di derrate alimentari o di altri generi di prima necessità, salvo che per le sole realtà comunali ove non esistano esercizi di distribuzione di detti beni;

che la drastica limitazione degli spostamenti, disposta al fine del contenimento del contagio nella gravissima fase dell’emergenza attualmente in atto e la conseguente riduzione della rete di distribuzione al dettaglio fruibile dai singoli utenti comportano l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi nei singoli comuni, soprattutto con riferimento ai centri di piccole dimensioni ove è meno diffusa la rete distributiva, a vantaggio dei cittadini nei singoli territori comunali ed al fine, altresì, di evitare gli assembramenti che conseguirebbero alla contrazione degli orari di apertura dei singoli esercizi;
tenuto conto delle disposizioni introdotte dall’ Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020,

SI INVITANO

i Comuni della regione a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all’interno dei territori di competenza e, ove introdotti, a revocare vincoli o limiti agli orari, al fine di garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all’interno degli esercizi medesimi. Il presente atto è notificato ai Comuni e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai Prefetti.

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