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martedì, Maggio 14, 2024
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Lavoro Interinale – Norme Attuative

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Lavoro Interinale
Legge 196/1997 – Norme Attuative

La Legge 24.6.1997, n. 196, rappresenta la traduzione
normativa dell’accordo Governo/Sindacati "Patto per il
Lavoro" del settembre 1996 ed è ispirata al principio della
flessibilità, cioè dell’introduzione di tipologie e di regole più
snelle per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
senza però rinunciare alla tutela dei diritti primari dei lavoratori.
Norme commentate sul
LAVORO TEMPORANEO (o INTERINALE)
Articolo 1
comma 1, Nozione.
Un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo pone a
disposizione di un’altra impresa utilizzatrice un lavoratore assunto
dalla prima impresa, mediante un contratto detto di "fornitura di
lavoro temporaneo".
comma 2, Casi in cui è consentito stipulare un contratto
di fornitura di lavoro temporaneo.
L’impresa utilizzatrice può ricorrere al lavoro
interinale per esigenze di carattere temporaneo e in particolare:

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  • nei casi previsti dai CCNL di categoria;
  • nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste
    dai normali assetti produttivi;

  • nei casi di sostituzione di lavoratori assenti.
comma 4, Divieto di lavoro temporaneo.
Il lavoro temporaneo è vietato:

  • per qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate dal
    CCNL dell’impresa utilizzatrice;

  • per sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • se nell’unità produttiva nei 12 mesi precedenti si è proceduto
    a licenziamento collettivo di personale per le cui mansioni si è
    fatto ricorso al lavoro temporaneo;

  • se nell’unità produttiva è in corso sospensione dal lavoro o
    riduzione di orario di personale per le cui mansioni si è fatto
    ricorso al lavoro temporaneo;

  • se l’impresa utilizzatrice non ha proceduto alla valutazione dei
    rischi (D.Lgs. 626);

  • per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e
    per lavori pericolosi da individuare con D.M.
comma 8, Limiti all’instaurazione di lavoro temporaneo.
I lavoratori temporanei non possono superare una certa
percentuale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l’impresa utilizzatrice, percentuale stabilita dai CCNL.
comma 5/7, Il contratto di fornitura.
Viene stipulato tra l’impresa di fornitura (o agenzia)
e l’impresa utilizzatrice.
Deve essere in forma scritta e deve contenere:

  • il numero dei lavoratori;
  • il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo;
  • assunzione dell’obbligo, da parte dell’impresa fornitrice, di
    pagare la retribuzione e di versare i contributi;

  • assunzione dell’obbligo da parte dell’impresa utilizzatrice di
    rimborsare gli oneri economici sostenuti da quella fornitrice;

  • la data di inizio e termine del rapporto;
  • gli estremi di autorizzazione rilasciata all’impresa fornitrice.

L’impresa fornitrice deve trasmettere copia del contratto di
fornitura alla Direzione prov. lavoro entro 10 giorni dalla
stipulazione.

Articolo 3 Il contratto di lavoro temporaneo.
E’ il contratto che si stipula tra l’impresa fornitrice
e il lavoratore temporaneo. Può essere:

  • a tempo determinato per un periodo pari alla durata della
    prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;

  • a tempo indeterminato; il lavoratore rimane a disposizione
    dell’impresa fornitrice per i periodi di non lavoro.

Il periodo di assegnazione può essere prorogato per iscritto e con
consenso del lavoratore, nei casi e in base alla durata prevista dal
contratto collettivo nazionale.

Nel caso di contratto a tempo indeterminato deve essere pattuita
l’indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro e di
attesa, indennità proporzionalmente ridotta nel caso di assegnazione
a lavoro part time.

La forma del contratto deve essere scritta e in esso devono essere
indicati:

  • i motivi del ricorso la lavoro temporaneo;
  • l’indicazione dell’iscrizione all’albo dell’impresa fornitrice;
  • l’indicazione dell’impresa utilizzatrice;
  • mansioni e inquadramento del lavoratore;
  • l’eventuale periodo di prova e la durata;
  • luogo di lavoro, orario e trattamento economico/normativo
    spettante;

  • data di inizio e termine della prestazione;
  • eventuali misure di sicurezza previste in relazione all’attività.
Articolo 2
L’impresa fornitrice (o agenzia di lavoro
temporaneo): requisiti.
L’attività di impresa fornitrice di lavoro temporaneo
può essere esercitata:

  1. da società costituita nella forma di società di capitali o
    cooperativa italiana o dell’Unione europea, avente come oggetto
    esclusivo la fornitura di lavoro temporaneo, con capitale versato
    non inferiore a 1 miliardo e sede legale in Italia;

  2. da cooperative di produzione e lavoro con almeno 50 soci, con
    socio sovventore un fondo mutualistico per lo sviluppo della
    cooperazione e con lavoratori dipendenti occupati per un n° di
    giornate non superiore ad 1/3 delle giornate di lavoro
    complessive;

  3. dalle predette società con uffici dislocati almeno su 4 regioni
    italiane, con deposito cauzionale preso una banca di almeno 700
    milioni (per i primi 2 anni) e di una fideiussione bancaria di
    almeno il 5% del fatturato (per gli anni successivi);

  4. se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti e soci
    accomandatari non hanno riportato condanne penali per delitti
    contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia, per delitti
    puniti con la reclusione non inferiore a 3 anni, per delitti a
    seguito di violazione delle norme di igiene e sicurezza e sulla
    legislazione sociale

  5. a seguito di iscrizione in apposito albo presso il Ministero del
    lavoro, il quale, in attesa di autorizzazione, entro 60 giorni
    dalla richiesta, può consentire l’esercizio provvisorio
    dell’attività.
Articolo 8 e Articolo 6
(comma 5)
Impresa fornitrice: assunzione.
Alle assunzioni di lavoro temporaneo, effettuate
dall’impresa fornitrice, non si applica la disciplina del collocamento
obbligatorio e dell’onere della riserva. Nell’applicazione delle
predette discipline nel caso di assunzioni "normali"
effettuate dall’impresa fornitrice, le assunzioni di lavoratori
temporanei non sono computabili.

Se il lavoratore assunto sta percependo l’indennità di mobilità,
allo stesso spetta un’integrazione se la retribuzione percepita è
inferiore all’indennità o se sta percependo l’indennità di
disponibilità, fino alla cessazione dell’indennità di mobilità. Il
lavoratore assunto, se iscritto nelle liste di mobilità, mantiene il
diritto all’iscrizione.

Il contributo di mobilità (art. 8, c. 4, L. 223/91) è commisurato
all’indennità di mobilità non fruita ed è pagato alla fine del
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

Articolo 4
comma 2, Impresa fornitrice: oneri economici.
L’impresa fornitrice eroga la retribuzione e versa i
contributi previdenziali in base alle norme del terziario in cui sono
inquadrate. La retribuzione non può essere inferiore a quella a cui
hanno diritto i lavoratori dell’impresa utilizzatrice di pari livello.

L’onere per l’assicurazione INAIL è a carico dell’impresa
fornitrice e i premi sono commisurati alla situazione di rischio
dell’impresa utilizzatrice.

Articolo 5
comma 1, Impresa fornitrice: contributo a carico.
Per il finanziamento della formazione professionale dei
lavoratori temporanei le imprese fornitrici devono versare un
contributo pari al 5% della retribuzione pagata al lavoratore
temporaneo.

L’omissione contributiva comporta, oltre alle normali sanzioni,
l’applicazione di una sanziona amministrativa pari al contributo
omesso.

Articolo 6
comma 6, Impresa fornitrice: potere disciplinare.
Il potere disciplinare è esercitato dall’impresa
fornitrice sulla base degli elementi comunicati dall’impresa
utilizzatrice.
Articolo 3
comma 5, Impresa fornitrice: sicurezza sul lavoro.
L’impresa fornitrice informa i lavoratori temporanei
sui rischi per la salute e li forma in relazione alle attrezzature di
lavoro da utilizzare nel lavoro assegnato. Tale obbligo può essere
adempiuto dall’impresa utilizzatrice.
Articolo 3
comma 6, L’impresa utilizzatrice: possibilità di
assunzione.
Il lavoratore ha la facoltà di accettare l’eventuale
assunzione, da parte dell’impresa utilizzatrice, dopo la scadenza del
contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
Articolo 6
Impresa utilizzatrice: obblighi
  • di informare il lavoratore sulla sorveglianza medica in
    relazione alle mansioni affidate;

  • di protezione della salute prevista per la generalità dei
    dipendenti dell’impresa;

  • di informare l’impresa fornitrice in caso di assegnazione a
    mansioni superiori, scattando altrimenti a suo carico l’onere di
    pagare la differenza retributiva;

  • di rispondere in solido con l’impresa fornitrice per il
    pagamento di retribuzione e per il versamento della contribuzione;

  • di rispondere verso i terzi dei danni arrecati dal lavoratore.
Articolo 6
comma 5, Impresa utilizzatrice: computo dei lavoratori
temporanei.
Il lavoratore temporaneo non è computato nell’organico
dell’impresa utilizzatrice fatta eccezione per l’applicazione delle
norme in materia di igiene e sicurezza.
Articolo 7
Impresa utilizzatrice: diritti e obblighi
sindacali.
Il lavoratore temporaneo ha diritto di esercitare tutti
i diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori, compreso quello di
partecipare alle assemblee.

L’impresa utilizzatrice deve comunicare alle RSU o alle
rappresentanze aziendali o a quelle territoriali il numero dei
lavoratori temporanei, i motivi, e, in caso i ragioni di urgenza,
entro 5 giorni. E’ obbligatoria ogni 12 mesi la comunicazione alle
predette associazioni sindacali del numero dei contratti conclusi, i
motivi e le qualifiche interessate.

Articolo 11
comma 1, Dirigenti.
Si applica anche per i dirigenti temporanei l’intera
disciplina salvo che l’instaurazione del lavoro temporaneo è
ammissibile anche al di fuori dei casi consentiti per gli altri
lavoratori.
Articolo 1
comma 3, Edilizia e agricoltura.
L’introduzione del regime di lavoro temporaneo potrà
essere attuata solo previa intesa tra le rispettive organizzazioni
sindacali, in via sperimentale e con indicazione delle aree e delle
relative modalità.
Articolo 11
comma 4, Contratti collettivi.
  • Entro 12 mesi deve essere stipulato uno specifico CCNL per i
    dipendenti dalle imprese di fornitura. Questo CCNL stabilisce, tra
    l’altro, lo specifico diritto di assemblea dei lavoratori
    temporanei assunti da una stessa impresa fornitrice e utilizzati
    presso imprese diverse.

  • Entro 4 mesi i CCNL di categoria devono individuare i casi in
    cui è consentita la stipulazione di contratti temporanei. Il CCNL
    di categoria deve anche stabilire:

    • i casi e la durata di proroga del contratto temporaneo;
    • le modalità di determinazione e pagamento dei compensi
      legati ai risultati e all’andamento economico dell’impresa
      utilizzatrice;

    • la percentuale di lavoratori temporanei che possono essere
      utilizzati dalle imprese utilizzatrici.
Articolo 10
Sanzioni.
  • Se l’impresa utilizzatrice ricorre a lavoro temporaneo presso
    imprese fornitrici non autorizzate, nei casi non previsti o
    vietati o violando la disciplina sul contratto di fornitura, ad
    essa è applicabile la legge 1369/60 (i lavoratori sono
    considerati alle sue dipendenze a tempo indeterminato, e scattano
    una serie di sanzioni penali.

  • La mancanza della forma scritta del contratto di fornitura fa sì
    che il lavoratore temporaneo sia considerato assunto a tempo
    indeterminato dall’impresa utilizzatrice.

  • La mancanza della forma scritta del contratto di lavoro
    temporaneo o la mancanza dell’indicazione della durata del
    contratto temporaneo comportano l’assunzione a tempo indeterminato
    preso l’impresa fornitrice.

  • La prestazione temporanea oltre il termine previsto o a quello
    prorogato comporta per il lavoratore una maggiorazione del 20%
    della retribuzione per ogni giorno in più fino al 10°. Dopo tale
    data il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’impresa
    utilizzatrice.

  • Chiunque percepisca denaro dal lavoratore per avviarlo a
    prestazioni di lavoro temporaneo è punito con l’ammenda da L. 5
    milioni a L. 12 milioni e con la cancellazione dall’albo delle
    imprese fornitrici.

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