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Tribunale, il D.Lgs. n. 491/1999:

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Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione

INDICE del D.Lgs. n. 491/1999:

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CAPO I – Istituzione dei tribunali e delle procure della Repubblica di Tivoli e Giugliano in Campania e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino

Art. 1 – Istituzione del tribunale ordinario di Tivoli e revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Roma

Art. 2 – Istituzione del tribunale ordinario di Giugliano in Campania e revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Napoli

Art. 3 – Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Milano

Art. 4 – Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Torino

Art. 5 – Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Palermo

Art. 6 – Variazioni alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

CAPO II – Disposizioni relative al personale

Art. 7 – Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali

Art. 8 – Copertura dell’organico dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali

Art. 9 – Distretti notarili

CAPO III – Disposizioni transitorie

Art. 10 – Procedimenti pendenti

NOTE

——————————————————————————–

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 1999 n. 491 (indice)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999)

ISTITUZIONE DI NUOVI TRIBUNALI E REVISIONE DEI CIRCONDARI DI MILANO, ROMA, NAPOLI, PALERMO E TORINO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1999 N. 155.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 1999, n. 155, recante delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;

Visto l’articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive al decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Istituzione dei tribunali e delle procure della Repubblica di Tivoli e Giugliano in Campania e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino

Art. 1. ( nota )

Istituzione del tribunale ordinario di Tivoli e revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Roma
Nel distretto della corte di appello di Roma sono istituiti il tribunale ordinario di Tivoli, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nespolo, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant’Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, nonchè sui comuni attribuiti alle sezioni distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto ai sensi del comma 2, e la procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli.

Nel circondario del tribunale di Tivoli sono istituite la sezione distaccata di Palestrina, avente giurisdizione sul territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del tribunale di Roma, e la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterotondo, Morlupo, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste.

Al circondario del tribunale di Velletri è altresì attribuito il territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata di Frascati del tribunale di Roma; nel circondario del tribunale di Velletri è altresì istituita la sezione distaccata di Frascati, avente giurisdizione sul predetto territorio. Al circondario di Velletri e altresì attribuito il territorio dei comuni di Ardea e di Pomezia.

Al circondario del tribunale di Rieti e altresì attribuito il territorio dei comuni di Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Torrita Tiberina.

Nel circondario del tribunale di Rieti e istituita la sezione distaccata di Poggio Mirteto, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Nazzano, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Ponzano Romano, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone.

Al circondario del tribunale di Civitavecchia è altresì attribuito il territorio dei comuni attualmente ricompresi, al sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata di Bracciano del tribunale di Roma, nonchè il territorio del comune di Fiumicino.

Nel circondario del tribunale di Civitavecchia è istituita la sezione distaccata di Bracciano, avente giurisdizione sul territorio attualmente individuato ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 8. Nel circondario del tribunale di Roma è istituita la sezione distaccata di Ostia, avente giurisdizione sul territorio della circoscrizione XIII del comune di Roma.
Art. 2.

Istituzione del tribunale ordinario di Giugliano in Campania e revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Napoli
Nel distretto della corte di appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Giugliano in Campania, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, nonchè sui comuni attribuiti alle sezioni distaccate di Marano di Napoli e Pozzuoli ai sensi del comma seguente, e la procura della Repubblica presso il tribunale di Giugliano in Campania.

Nel circondario del tribunale di Giugliano in Campania sono istituite la sezione distaccata di Marano, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Calvizzano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, e la sezione distaccata di Pozzuoli, avente giurisdizione sul territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del tribunale di Napoli di Pozzuoli.

Nel circondario del tribunale di Napoli e istituita la sezione distaccata di Casoria, con giurisdizione sui comuni di Arzano, Casavatore, Casoria.
Art. 3.

Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Milano
Al circondario del tribunale di Lodi è altresì attribuito il territorio dei comuni di Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese.

Al circondario del tribunale di Pavia è altresì attribuito il territorio dei comuni di Besate, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Motta Visconti, Noviglio, Zibido San Giacomo, Vernate.

Al circondario del tribunale di Vigevano è altresì attribuito il territorio dei comuni assegnati alla sezione distaccata di Abbiategrasso ai sensi del comma 4.

Nel circondario del tribunale di Vigevano è istituita la sezione distaccata di Abbiategrasso, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone.

Alla sezione distaccata di Rho del tribunale di Milano è altresì attribuito il territorio dei comuni di Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.
Art. 4.

Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Torino
Al circondario del tribuna1e di Asti è altresì attribuito il territorio dei comuni di Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d’Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d’Asti, Moncucco Torinese, Passerano Marmorito, Pino d’Asti.

Al circondario del tribunale di Ivrea è altresì attribuito il territorio dei comuni di Bosconero, Busano, Favria, Feletto, Forno Canavese, Levone, Oglianico, Rivara, Rivarossa, Rivarolo Canavese.

Al circondario del tribunale di Alba è attribuito il territorio dei comuni di Carmagnola, Isolabella, Poirino, Pralormo. I comuni di Carmagnola e Poirino sono assegnati alla giurisdizione della sezione distaccata di Bra del medesimo tribunale.

Alla sezione distaccata di Chivasso del tribunale di Torino è altresì attribuito il territorio dei comuni di San Mauro Torinese, Settimo Torinese.

Al circondario del tribunale di Pinerolo è altresì attribuito il territorio dei comuni di Bruino, Candiolo, Orbassano, Piossasco, Sangano.
Art. 5.

Revisione del circondario dei tribunali compresi nel distretto della corte d’appello di Palermo
Alla sezione distaccata di Monreale del tribunale di Palermo e attribuito il territorio dei comuni di San Giuseppe Jato e San Ciperello.

Al circondario del tribunale di Termini Imerese è altresì attribuito il territorio dei comuni di Belmonte Mezzagno, Baucina, Casteldaccia, Ciminna, Misilmeri, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, nonchè dei comuni assegnati alla sezione distaccata di Corleone ai sensi del comma 3.

Nel circondario del tribunale di Termini Imerese è istituita la sezione distaccata di Corleone, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Bisaquino, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Piana degli Albanesi, Roccamena, Santa Cristina Gela, Villafrati. ( rettifica al decreto pubblicata nella G.u. n. 6 del 10.1.2000)
Art. 6. ( nota )

Variazioni alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Il Ministro della giustizia apporta alle tabelle A e B allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le variazioni di cui al presente decreto.
CAPO II

Disposizioni relative al personale

Art. 7.

Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali
Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato l’organico dei magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal presente decreto.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla nomina dei presidenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e dei procuratori della Repubblica presso i medesimi tribunali.

Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato l’organico del personale amministrativo dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresì apportate le necessarie variazioni agli organici dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal presente decreto.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere assegnati, ove necessario, i dirigenti ai tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e alle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

Con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

Salvo quanto disposto dal comma 5, le modifiche di competenza territoriale introdotte dal presente decreto hanno efficacia dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 8. ( note )

Copertura dell’organico dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
Alla copertura dell’organico dei magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, nonchè dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal presente decreto, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento; l’assegnazione in atto, alla data di cui all’articolo 7, comma 5, anche se non in via esclusiva, alle sezioni distaccate di tribunale oggetto di revisione ai sensi del presente decreto costituisce titolo di preferenza assoluta per il tramutamento ai rispettivi circondari cui le stesse sono state attribuite. In tal caso non si applica l’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Alla copertura dell’organico del personale amministrativo dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, dei tribunali e delle procure delle Repubblica oggetto della presente revisione, nonchè delle relative sezioni distaccate, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale già in servizio negli stessi uffici giudiziari alla data di cui all’articolo 7, comma 5; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento nel rispetto dei principi enunciati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 9. ( note )

Distretti notarili
Le norme del presente decreto non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni.

Sono abrogati l’articolo 3, primo comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l’articolo 3, secondo comma, del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124.
CAPO III

Disposizioni transitorie

Art. 10.

Procedimenti pendenti
I procedimenti civili e penali pendenti, alla data di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto. Per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione, resta ferma la competenza dell’ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
Si trascrive il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

“Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alla Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il “referendum” popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficenze della Repubblica”.

Si riporta il testo dell’art. 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254:
“Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3”.
Nota all’art. 1:
La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), prevede il numero delle sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica.
Nota all’art. 6:
La tabella B allegata al citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, individua la circoscrizione territoriale delle preture, distinta per corti di appello e per tribunali. Per quanto concerne la tabella A allegata al suddetto regio decreto n. 12/1941, vedasi in nota all’art. 1.
Note all’art. 8:
Si trascrive il testo dell’art. 194 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

“Art. 194 (Tramutamenti successivi). – Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia”.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Note all’art. 9:
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, reca: “Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai”.

Il testo vigente dell’art. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

“Art. 3. – (Primo comma abrogato).

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa corte d’appello. Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto reale, previo il parere della corte d’appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d’appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto”.

Il testo vigente dell’art. 3 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

“Art. 3. – La disposizione dell’art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai sensi dell’art. 165 della legge stessa.

(Secondo comma abrogato).

Il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 1224, reca: “Modificazioni alla circoscrizione notarile”.



http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs491_99.html#TESTO

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