Si chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha visto imputato Erardi Raffaele, 32enne originario di Giugliano, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il Giudice per l’udienza preliminare, dott. Bottone, al termine del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto”. L’imputato era difeso dall’avvocato Felice Galluccio, il quale ha sostenuto nel corso del giudizio l’estraneità del proprio assistito rispetto ai fatti contestati.
Le accuse
Secondo l’impostazione accusatoria, Erardi era chiamato a rispondere del reato previsto dall’articolo 73, comma 4, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), per detenzione illecita di sostanza stupefacente senza la prescritta autorizzazione. In particolare, gli veniva contestato di aver detenuto due panetti di hashish per un peso complessivo netto di 89,05 grammi, da cui — secondo l’accusa — sarebbero state ricavabili circa 980 dosi medie singole. La sostanza, anche alla luce delle modalità di confezionamento e occultamento, non sarebbe apparsa destinata ad uso esclusivamente personale. I fatti risalgono al 27 giugno 2024 e si sarebbero verificati a Santa Maria Capua Vetere.
La decisione del GUP
All’esito dell’udienza preliminare, il GUP ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale dell’imputato, pronunciando sentenza di assoluzione con la formula più ampia: “per non aver commesso il fatto”. Una decisione che esclude in radice la riconducibilità della condotta contestata a Erardi Raffaele. Determinante si è rivelata l’attività difensiva dell’avvocato Felice Galluccio, che ha evidenziato le criticità dell’impianto accusatorio e l’assenza di prove idonee a dimostrare il coinvolgimento diretto del proprio assistito nella detenzione della sostanza stupefacente.
Con la sentenza di assoluzione si chiude, dunque, una vicenda giudiziaria che aveva destato attenzione per la quantità e la qualità della sostanza sequestrata, ma che non ha trovato conferma in sede processuale sotto il profilo della responsabilità personale dell’imputato.


