Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale Salute-MEF sul riparto delle risorse relative al bonus psicologo per l’anno 2025. L’INPS, di intesa con il Ministero della Salute, ha individuato dal 15 settembre al 14 novembre 2025 la finestra temporale per presentare la domanda di accesso al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
I requisiti Isee per il bonus psicologo
Il beneficio è destinato ai cittadini con un reddito ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni.
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
– ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
– ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP). La domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell’INPS (tramite SPID, CIE o CNS).
Le richieste dal 15 settembre
Al riguardo, d’intesa con il Ministero della Salute, si comunica che a decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web dell’Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il D.I. 10 luglio 2025 prevede che, al momento della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, in corso di validità di valore non superiore a 50mila euro. Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori dettagliate istruzioni operative.