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giovedì, Marzo 28, 2024
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Costi dell’energia e aumenti delle bollette: come comportarsi

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Il Decreto Milleproroghe ha prolungato fino al prossimo 30 giugno la fine delle modifiche unilaterali prevista dai gestori in relazione ai contratti di gas ed energia ancora esistenti, così che i rialzi delle tariffe possano essere congelati. Al tempo stesso il testo ha sbloccato gli aumenti relativi ai contratti in scadenza. Questo vuol dire che le persone che hanno un contratto in scadenza in procinto di essere rinnovato potrebbero ritrovarsi alle prese, nel 2023, con un incremento delle bollette. Tale provvedimento è coerente con la sentenza più recente del Consiglio di Stato che ha dato ragione a una compagnia che aveva ricevuto un provvedimento dall’Antitrust per aver alzato i prezzi delle tariffe in seguito alla scadenza di un contratto.

Bollette, aumenti in arrivo

In vista degli aumenti in arrivo vale la pena di dare uno sguardo alle offerte luce e gas che si possono scoprire su Segugio.it. Ma quali sono le ragioni alla base di questi aumenti? In seguito all’approvazione del Decreto Milleproroghe 2023 avvenuto in occasione del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre, è stato disposto dal governo il placet agli aumenti in bolletta in relazione, appunto, ai contratti di gas e luce in procinto di scadere. In virtù di tale norma, le imprese che forniscono gas naturale ed energia elettrica hanno la possibilità di aggiornare le condizioni economiche previste dal contratto nel momento in cui esse giungeranno a scadenza.

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Un esempio concreto

Cerchiamo di capirne di più con un esempio concreto. Nel caso in cui le condizioni economiche di un contratto di gas e luce fossero scadute lo scorso 3 gennaio, il gestore dell’energia avrebbe avuto la facoltà di incrementare le tariffe per la fornitura in base all’andamento del mercato. Ciò è valido tanto per le utenze industriali quanto per le utenze domestiche. È indispensabile, tuttavia, che gli aumenti in bolletta si svolgano in conformità con i termini di preavviso indicati dal contratto, pari almeno a tre mesi. In caso contrario l’azienda è tenuta a dare un indennizzo, sia in caso di mancato preavviso, sia se il preavviso viene dato in maniera tardiva.

Come funziona

Il gestore di energia, in sostanza, trasmette agli utenti il cui contratto sta per scadere una comunicazione che contiene la proposta di modifica del contratto unilaterale. Tale comunicazione viene inviata in forma scritta, di solito tramite mail o via post. Essa precisa anche quali sono le modalità che devono essere rispettate per rifiutare la proposta di modifica e qual è il limite ultimo dopo il quale la comunicazione non può più essere mandata: in genere si hanno a disposizione 30 giorni di tempo. Qualora non si rifiuti, si implica l’accettazione della modifica sulla base della regola del tacito assenso.

Il diritto di recesso

Di conseguenza, è previsto il diritto di recesso del contratto che può essere esercitato dal consumatore, il quale ha la facoltà di rifiutare le tariffe nuove e, quindi, cancellare la fornitura: tutto questo non comporta penalità o costi aggiuntive. È essenziale, però, prestare attenzione a eventuali comunicazioni che vengono inviate dal gestore, in modo da non rischiare un rinnovo automatico del contratto a costi più elevati. È l’articolo 11 del testo approvato dal governo a prevedere questa novità, che è in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tale provvedimento giunge in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione alla compagnia Iren.

Gli esposti delle associazioni di consumatori

Fra il mese di marzo e quello di dicembre dello scorso anno, diverse compagnie che si occupano della fornitura di gas e luce hanno deciso un rialzo delle tariffe dell’energia agli utenti – imprese o cittadini – con contratti vicini alla scadenza. Di fronte a tali comunicazioni relativi agli aumenti in bolletta, le associazioni di consumatori avevano ricevuto degli esposti presentati dai cittadini. A quel punto l’Antitrust aveva emesso dei provvedimenti verso Iren e altre società. Secondo Antitrust, gli aumenti in bolletta non erano leciti per effetto del Decreto Aiuti Bis convertito in legge. Iren, invece, riteneva che il blocco agli aumenti unilaterali non valesse per i contratti in scadenza. Ebbene, secondo il Consiglio di Stato è proprio la società Iren ad avere ragione: gli aumenti, pertanto, sono da ritenersi completamente leciti.

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