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mercoledì, Aprile 24, 2024
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Covid-19 in Campania, 5 casi positivi su 3.510 tamponi: continua il trend positivo. Ultimo bollettino

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Coronavirus, ecco l’ultimo bollettino diffuso ieri sera dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Positivi di oggi 5 su un totale di 3.510. Totale complessivo positivi Campania: 4.802. Totale complessivo tamponi Campania: 201.543.

 

I dati precedenti dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore in Campania e 43 guariti. Sono i . Ad oggi il totale dei positivi è pari a 4.773 su un totale di tamponi esaminati pari a 185.724. Il totale dei deceduti è di 406 persone mentre i guariti salgono a 3221 (ieri erano 3178). Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.597 (di cui 986 Napoli Città e 1.611 Napoli provincia). Provincia di Salerno: 682. In provincia di Avellino: 543; Provincia di Caserta: 456; Provincia di Benevento: 204; Altri in fase di verifica Asl: 291.

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Continua, seppur a distanza, il battibecco tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Dopo l’ordinanza del governatore, nella quale si vietava la vendita di alcool ai bar dopo le 22, il primo cittadino partenopeo ha “riaperto la movida”.

Movida, rivoluzione De Magistris dopo i freni di De Luca

Con un’ordinanza sindacale, ha infatti disposto la chiusura alle 3.30 del mattino. Mentre il permesso di vendita per gli alcolici è ora prorogato fino a mezzanotte. Questo il motivo che ha spinto l’ex sindaco di Salerno a scrivere al prefetto Marco Valentini. Informando anche il questore Alessandro Giuliano e al comandante della Polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito. Il governatore ha inoltre definito l’ordinanza di De Magistris “illegittima”. Per conoscenza, l’atto è stato inviato anche al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e all’Anci.

Vincenzo De Luca: «Ordinanze sindacali inefficaci, sono in contrasto con le disposizioni Regione Campania»

Tale provvedimentoscrive De Luca – è palesemente illegittimo. Non soltanto per carenza di poterein quanto assume a proprio presupposto una situazione di crisi epidemiologica che coinvolge l’intero territorio regionale e detta disposizioni i cui effetti si riverberano ben oltre i confini del territorio comunale – ma altresì e soprattutto per violazione di legge. In particolare per evidente violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge numero 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2020, a tenore del quale “2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne’ eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”.

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