In data odierna, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Tommaso Severino, in accoglimento integrale delle richieste della Procura della Repubblica.
L’uomo è indagato per aver causato l’incidente stradale avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre a Torre del Greco, in cui ha perso la vita l’assistente capo di Polizia Aniello Scarpati e ha riportato lesioni gravissime l’agente scelto Ciro Cozzolino. Il GIP, nel convalidare l’arresto, ha ritenuto che ricorresse la quasi flagranza e che lo stesso fosse obbligatorio e giustificato dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell’indagato.
Secondo la ricostruzione del giudice, Severino avrebbe tenuto una condotta caratterizzata da un “livello di colpa elevatissima”, guidando sotto l’effetto di alcol e cocaina, con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e a velocità molto elevata, nonostante alcuni passeggeri gli avessero chiesto più volte di rallentare. Dopo l’incidente, l’indagato si sarebbe fermato solo per fumare una sigaretta, per poi allontanarsi senza prestare soccorso né agli agenti investiti né ai passeggeri del proprio veicolo, tra cui tre ragazze minorenni.
Nel provvedimento cautelare il GIP ha affermato che “L’indagato ha mostrato una notevolissima potenzialità offensiva, ponendosi alla guida di un veicolo in stato evidentemente alterato, tale da modificare la sua percezione della realtà procedendo ad una velocità altissima, sicché il tragico evento che spezzava in modo ingiusto, tanto più in quanto evitabile, la vita di un agente impegnato soltanto a svolgere il proprio lavoro, e metteva a repentaglio altre vite (non soltanto quella dell’agente ferito, ma anche quella dei passeggeri della vettura condotta dall’indagato, tra cui figuravano minorenni), costituiva una conseguenza verosimile e prevedibile, direttamente ricollegabile alla condotta incosciente e scellerata del Severino“.
“Il suo comportamento si connotava al massimo livello di colpa, apparendo ingiustificabile sotto tutti i profili valutabili (la preventiva assunzione di alcool e droghe, la velocità altissima alla quale procedeva, l’insofferenza rispetto alle richieste dei passeggeri della vettura che lo invitavano a rallentare, l’omissione di soccorso, la successiva fuga), sicché risulta connotato da una gravità estrema, della quale non si può non tenere conto ai fini della valutazione delle esigenze da preservare col presidio cautelare, avuto riguardo sia alla personalità del soggetto (peraltro gravato anche da precedenti penali per lesioni e porto d’armi), sia agli elementi di fatto”.
Infine, il GIP, nell’applicare la più grave delle misure coercitive, la custodia cautelare in carcere, ha ritenuto che nel caso di specie, “la assoluta gravità delle condotte compiute e la personalità del reo (che ha violato molteplici precetti) inducono a far concludere nel senso di una totale incapacità del prevenuto a trattenere le proprie spinte criminose ed a ritenerlo, di conseguenza, incapace di rispettare le prescrizioni imposte con misure non custodiali”, e che “non è possibile formulare una prognosi fausta in ordine alla futura commissione di reati da parte del prevenuto”.

