Le calamità naturali giustificano l’assenza dal lavoro
A chi è riservata questa possibilità?
Il decreto N°613/94 sostituito dal D.P.R. 194 del 8 febbraio 2001 stabilisce che quando un dipendente non si presenta al lavoro allo scopo di prestare servizio nella Protezione Civile non subisce alcuna sanzione. Se si assenta dall’azienda perché impegnato in opere di solidarietà durante eventi calamitosi, il lavoratore volontario mantiene per quel periodo il diritto non solo al posto, ma anche alla retribuzione ed alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.
In passato, invece, tali assenze non erano giustificate. Chi desiderava portare soccorso alle popolazioni colpite da catastrofi naturali si trovava costretto a prendere un periodo di ferie. La nuova forma risponde all’esigenza di facilitare la mobilitazione dei volontari, di fronte ad improvvise necessità, evitando che si penalizzino proprio i cittadini che mostrano una particolare attitudine all’altruismo ed alla solidarietà.
In caso di calamità, chi in concreto potrà mettersi in congedo momentaneo dal proprio lavoro? Occorre innanzi tutto essere affiliati ad una delle associazioni di volontariato del settore, che, oltre ad essere iscritte agli appositi registri regionali, devono aver comunicato i propri dati significativi in un elenco predisposto dal dipartimento della Protezione Civile.
Il periodo di assenza dal lavoro, se si parte per il soccorso sui luoghi del disastro, non deve superare i 30 giorni consecutivi e i 90 giorni nel corso dell’anno, questo come condizione per beneficiare delle garanzie retributive, previdenziali e assistenziali. Se si prende parte a semplici esercitazioni, il numero di giorni a disposizione diminuisce a 10 consecutivi e a 30 in un anno ed in questo caso avvisando con un anticipo di almeno 15 giorni.
Le aziende inoltrando domanda alla prefettura, possono richiedere al dipartimento della Protezione Civile il rimborso delle spese sostenute per retribuire i lavoratori impegnati in attività di volontariato.
Giuseppe Ricciardiello