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sabato, Aprile 20, 2024
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Conto corrente chiuso dalle banche, impresa edile rischia fallimento: sollevata eccezione di legittimità costituzionale

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Un’eccezione di legittimità costituzionale sul limite alla circolazione del denaro contante è stata sollevata nell’ambito di un ricorso in favore di un’azienda di costruzioni che rischia il fallimento benché, sulla carta, abbia la disponibilità finanziaria per pagare i creditori. L’eccezione è stata avanzata dinanzi al Tribunale di Nola, sezione civile, dall’avvocato Riccardo Guarino nell’interesse della ‘Orchidea Immobiliare’, impresa con sede a Napoli che si è occupata della realizzazione di un complesso residenziale nel comune di Pomigliano d’Arco e che oggi rischia il crac a causa di una situazione kafkiana in cui è piombata.

L’Orchidea Immobiliare si è vista improvvisamente chiudere i contratti di conto corrente presso la Intesa Sanpaolo e la Ubi Banca all’indomani di un provvedimento di sequestro preventivo che, nell’ottobre del 2018, ha interessato la socia di minoranza (con quote pari al 20%). La chiusura dei conti e l’impossibilità di aprirne altri presso diversi istituti di credito (nessun istituto bancario ha ‘accolto’ l’azienda) ha privato l’azienda degli strumenti necessari a saldare i creditori che hanno già minacciato di presentare istanza di fallimento. E pensare che l’azienda dispone, sulla carta, di denaro utile a esercitare: nelle sue mani vi sono, infatti, diversi assegni circolari (non trasferibili) oggetto della compravendita di immobili nel parco di Pomigliano d’Arco, assegni che però che la società non può versare e incassare perché non ha conti correnti. Né all’azienda è stata concessa dalle banche la possibilità di trasferire gli assegni, mediante procura speciale all’incasso pure presentata dal notaio Alessandro Zampaglione (impegnato nella vicenda con l’avvocato Guarino), all’impresa che detiene l’80% delle quote societarie della Orchidea Immobiliare: le banche, infatti, hanno rigettato l’istanza appellandosi all’articolo 43 della legge assegni sui divieti in caso di non trasferibilità dei titoli.

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Una soluzione sarebbe la liquidazione in contanti di quegli assegni ma per via del limite alla circolazione dei contanti non se ne parla neppure. Ecco perché nel ricorso d’urgenza presentato dall’avvocato Riccardo Guarino sono stati toccati due punti nodali: anzitutto si contesta la decisione unilaterale delle banche di chiudere un conto corrente, circostanza già oggetto di interesse politico come puntualizzato nell’atto giuridico (in una seduta di Commissione l’onorevole Bagnai sottolineò come «l’utilizzo del conto corrente rappresenta ormai uno strumento di cittadinanza finanziaria, in assenza del quale si è privati di una libertà fondamentale. Da tale considerazione discende che la decisione di privare i cittadini di tale strumento non dovrebbe appartenere a un organismo di carattere privatistico»). In secondo luogo l’avvocato Guarino ha contestato la legittimità costituzionale della legge che fissa un tetto all’uso dei contanti in un’unica soluzione sottolineando come essa violi gli articoli 3, 41 e 47 della Costituzione. Nello specifico il legale sottolinea che l’impossibilità di aprire un conto corrente crea «una disparità di trattamento con altri soggetti finanziari» dal momento che viene a mancare la possibilità «di tutelare il proprio risparmio e di esercitare, liberamente, l’attività di impresa»; specifica che «la ‘non inclusione finanziaria’, dovuta a circostanze non dipendenti dalla volontà del soggetto, impedisce all’imprenditore di svolgere la propria attività di impresa, essendo costretto, dalla normativa vigente, a ricevere e ad eseguire tutti i pagamenti a mezzo di intermediari. E’ ovvio che, qualora non ci possa avvalere di tali intermediari, ci si trova completamente esclusi dal circuito imprenditoriale, finanziario e sociale»; infine, ricorda che la norma sul limite alla circolazione del contante «non impedisce di risparmiare ma impedisce di spenderlo oltre la soglia dei 2mila euro. Pertanto il divieto di spendere denaro sopra la soglia limite, comporta, ineluttabilmente, un disincentivo (e non certo una tutela) a tale tipo di risparmio».

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