Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato contro il diniego della licenza per la raccolta scommesse, rilasciato dalla Questura di Napoli, nei confronti della titolare di un’attività nel quartiere di Poggioreale. Come riporta Agipronews, secondo il Tar, il rifiuto dell’autorizzazione si fonda su motivazioni ritenute coerenti e sufficienti a giustificare il giudizio di “inaffidabilità” per presunti legami con la criminalità organizzata.
Il provvedimento contestato era stato adottato dal Commissariato di Poggioreale nel febbraio del 2025, al termine di un’istruttoria che aveva evidenziato precedenti penali (in materia di gioco e scommesse abusive) e la frequentazione, da parte dei familiari della richiedente, di soggetti pregiudicati. In particolare, secondo l’amministrazione, l’attività avrebbe potuto essere sottoposta a una gestione di fatto familiare e a “possibili condizionamenti esterni”.
I principi richiamati dal Tar Campania
Nel rigettare il ricorso, il Tar Campania ha richiamato i principi in materia di “pubblica sicurezza”, sottolineando che l’amministrazione può fondare le proprie valutazioni su un quadro complessivo di elementi, anche indiretti. Come si legge nella sentenza, infatti, “il provvedimento impugnato si fonda sulla carenza delle necessarie garanzie di affidabilità e di sicurezza, imprescindibili per la delicata attività di raccolta delle scommesse”.
Come chiariscono i giudici, in contesti come questi non è necessario dimostrare un’infiltrazione criminale diretta, essendo sufficiente una valutazione dei rischi futuri: “Il giudizio demandato all’Amministrazione in materia di pubblica sicurezza non ha natura ricostruttiva o sanzionatoria, bensì eminentemente prognostica e preventiva”.
“L’influenza all’interno della famiglia”
Nella decisione, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto legittimo attribuire rilievo ai rapporti con i genitori, osservando che, “all’interno della famiglia si può verificare un’influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione”.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la sentenza evidenzia che tali elementi possono assumere rilievo quando, secondo la logica del “più probabile che non”, emergano indizi di una possibile interferenza nella gestione dell’attività. In questo caso “l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto lasci ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare”.
Il rischio indicato dalla Questura
Nel caso concreto, il Tar ha valorizzato la presenza di precedenti penali e la frequentazione dei locali da parte dei genitori, ritenendo che tali circostanze possano costituire un quadro generale coerente con il rischio indicato dalla Questura.
In conclusione, tali elementi, “lungi dal fondarsi su presunzioni generalizzate o su indebiti sospetti”, rientrano nei poteri riconosciuti all’Autorità amministrativa e appaiono coerenti con la “funzione anticipatoria della tutela di pubblica sicurezza, che consente – e anzi impone – di arrestare il rilascio del titolo autorizzativo ogniqualvolta il quadro complessivo lasci ragionevolmente prefigurare il rischio di future interferenze o condizionamenti incompatibili con l’ordinato esercizio dell’attività”

