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mercoledì, Aprile 24, 2024
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Conte firma il nuovo decreto, mascherine e distanza fino al 7 settembre

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Stamattina Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto con le misure per il contrasto al coronavirus. Le disposizioni, si legge nel dpcm, “si applicano dalla data del 9 agosto in sostituzione di quelle del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre 2020″.

Prorogate fino al 7 settembre l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

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Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Inoltre, “è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Prorogato l’obbligo per “i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 ) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

GLI EVENTI SPORTIVI SECONDO IL DECRETO

Il nuovo Decreto prevede, inoltre, che “a decorrere dal 1 settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento”.

 

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