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mercoledì, Maggio 1, 2024
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Assegno di Inclusione, c’è il tetto mensile per il prelievo di contanti

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I prelievi di soldi contanti dell’Assegno di Inclusione sono consentiti, nel caso di attribuzione di una sola Carta ADI per nucleo familiare, entro il limite mensile di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza ADI (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza).

Nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o sono compresi nella scala di equivalenza ADI, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale..

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Beneficio economico dell’Assegno di Inclusione

L’importo dell’Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

QUANTO DURA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

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