Dalla mattina del 17 aprile sarà possibile fare domanda per il Bonus nuovi nati.
Proprio per incentivare la natalità, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto
questa prestazione, che consiste nell’erogazione, da parte dell’INPS, di un importo una
tantum di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.
Come accedere al bonus neonati da 1000 euro
Per accedere al bonus, i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, i requisiti di cittadinanza, residenza ed economici indicati nella Circolare INPS. La domanda dovrà essere presentata – nei termini previsti – online, tramite il servizio dedicato. In alternativa, può essere presentata tramite l’app INPS mobile, il Contact Center Multicanale oppure gli istituti di patronato.
I requisiti per chiedere il contributo
L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 dispone che il Bonus nuovi nati “è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi natii richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti.
1. Requisito di cittadinanza
I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:
cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR – o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
2. Requisito di residenza
Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.
3. Requisito economico
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati è necessario un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni. neutralizzando da tale indicatore gli importi dell’AUU erogati ai componenti del nucleo. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore utilizzato ai fini del Bonus nuovi natiè pari a 39.800 (40.400 – 600) euro.