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sabato, Aprile 20, 2024
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De Luca proroga la zona rossa ad Arzano: l’elenco delle attività escluse dalla chiusura

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E’ in corso di pubblicazione l’Ordinanza n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Per il COMUNE DI ARZANO: con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 4 novembre 2020, con riferimento al centro urbano di Arzano (NA), sono confermate le seguenti misure:

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  1. a)divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
  2. b)divieto di accesso nel territorio comunale;
  3. c)sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi            essenziali e di pubblica utilità;
  4. d)sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del  DPCM 10 aprile 2020.

– Sono pertanto sospese ad Arzano le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nel citato allegato 1.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per   lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito  l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari;

  1. e)è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal  centro urbano per comprovati  motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è  in ogni caso consentito il transito  da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.4, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
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