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venerdì, Aprile 19, 2024
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Pericolo assembramenti al banco, a Melito farmacie a battenti chiusi: la decisione del sindaco

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Ennesima ordinanza del sindaco di Melito Antonio Amente per contrastare il Coronavirus. Il primo cittadino ha infatti disposto la vendita di prodotti farmaceutici soltanto a battenti chiusi fino al 3 maggio. La decisione di Amente è indirizzata ad evitare assembramenti all’interno delle farmacie, in modo da garantire la distanza minima di sicurezza.

FARMACIE – IL TESTO DELL’ORDINANZA N. 36 DEL SINDACO DI MELITO 

OGGETTO: SERVIZIO A BATTENTI CHIUSI PER LE FARMACIE PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE ANCHE IN ORARIO DIURNO PER EMERGENZA
COVID-19

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IL SINDACO

Premesso
Che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato
Che, con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4, dell’8, del 9, dell’11 marzo 2020 e successivi DPCM, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 sul presupposto dell’evolversi della situazione epidemiologica dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Preso Atto

Che, con i citati DPCM, è stataa disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi tra cui farmacie e parafarmacie, con l’avviso di esercitare l’attività garantendo il rispetto della “distanza di sicurezza interpersonale di due metri”;

Rilevato
Che, a seguito di particolari situazioni, possono non essere attuabili, da parte delle farmacie, le misure atte al contenimento del contagio;

considerato altresì che l’assistenza farmaceutica rientra nei servizi essenziali sanitari e che, pertanto, ne deve essere garantita la continuità del servizio per la popolazione;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto
Opportuno disporre, con il presente provvedimento, misure urgenti, straordinarie e temporanee a tutela della pubblica incolumità e dell’igiene e salute pubblica che consentano ai titolari delle farmacie cittadine di rispettare e far rispettare la misura della distanza interpersonale e delle altre misure igienico-sanitarie prescritte al fine di evitare la diffusione del contagio e, al tempo stesso, di garantire l’essenziale ed imprescindibile prosecuzione del servizio;

Ritenuto
Pertanto opportuno consentire alle farmacie cittadine, in via straordinaria e temporanea, il servizio di assistenza farmaceutica solo ed esclusivamente a “battenti chiusi”, anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le farmacie sono di turno;

ritenuto, infine, opportuno garantire la presenza di gel igienizzante all’accesso dell’attività di vendita delle farmacie presenti sul territorio comunale.

ORDINA

ai titolari di sedi farmaceutiche di adottare le misure più idonee a garantire il rispetto della normativa nazionale avente ad oggetto l’emergenza epidemiologica Covid-19 citata in premessa, ivi compreso il servizio di assistenza farmaceutica solo ed esclusivamente a “battenti chiusi” fino al 3 maggio 2020, anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che
quando le farmacie sono di turno, dandone opportuna evidenza all’esterno con specifico e visibile materiale informativo per l’utenza. I titolari delle farmacie presenti sul territorio comunale dovranno, inoltre, garantire la presenza di gel igienizzante all’accesso dell’attività di vendita.

DISPONE farmacie

che la presente ordinanza venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Napoli per le disposizioni che riterrà opportuno;
che la presente sia trasmessa al competente Ordine professionale dei farmacisti oltre che al presidente dell’Ordine dei medici;

altresì, che la presente sia trasmessa alla Presidenza della Giunta regionale della Campania;
che la presente, infine, sia trasmessa alla locale Tenenza dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale, alle farmacie presenti sul territorio comunale;

AVVERTE CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

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