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Pensione e reddito di cittadinanza: novità sui requisiti

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Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 4/2019, in materia di reddito e pensioni di cittadinanza.  La circolare Inps n. 100 del 2019 illustra le modifiche maggiormente significative che impattano sull’istruttoria delle domande e che riguardano i nuclei con componenti disabilie, specificatamente, i requisiti per accedere alla Pensione di cittadinanza e la documentazione che devono produrre gli extracomunitari.
Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti:
– la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare ,
– il calcolo dell’ISEE nel caso di nuclei familiari con minorenni,
– il requisito del patrimonio immobiliare va verificato non solo in Italia,
ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità;
– la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti
in uso per il pagamento delle pensioni ordinarie.
A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno l’esclusione dal Rdc, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.
Per la definizione del nucleo familiare, il decreto-legge ha integrato la normativa ISEEsulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori. In particolare, viene precisato che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti.
Affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.
Al riguardo, nella legge di conversione viene precisato che, laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
Inoltre, i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella medesima abitazione.
Nucleo che abitano in locazione
La verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, in corso di validità all’atto della domanda, nella quale sia presente il richiedente il Rdc.
A tal proposito, è sufficiente che all’atto di presentazione della domanda di Rdc, per il nucleo familiare per il quale si richiede la prestazione, sia stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, rileva l’ISEE minorenni riferibile al nucleo in cui è presente il dichiarante, in luogo di quello ordinario.
Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
– un valore dell’ISEE, inferiore a 9.360 euro;
– un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero. Gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
– un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Esempio: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile medio, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 15.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 5.000 euro (per 1 componente disabile).
Esempio: nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 17.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave).
Esempio: nucleo familiare di 4 soggetti, madre e 3 figli di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 18.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio e di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave).
Extracomunitari
Ai fini dell’accoglimento della richiesta del beneficio Rdc/Pdc, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea  sono state vengonoi richieste tutta una serie di documenti che di fatto renderanno impossibile avere il reddito di cittadinanza agli extracomunitari, perché di questo si tratta. Secondo quanto afferma il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps nella sua relazione programmatica 2020-2022, le domande presentate per il Reddito e per la Pensione di Cittadinanza al 20 giugno 2019 sono pari a 1.344.923 di cui 839.794 accolte.  129mila sono gli immigrati che non rientrebbero con i nuovi parametri richiesti. Non solo sono  stati previsti 10 anni di residenza sul territorio italiano, di cui gli ultimi 2 continuativi (contro i 2 anni di residenza previsti dal Rei introdotto dal Pd) ma devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare. La norma prevede che la certificazione debba essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all’originale). Io non so quanto siano efficienti le burocrazie degli Stati interessati, ma anche se fossero leggermente meno rapide di quelle nostrane, sicuramente ci sarà un (inutile ) calvario senza fine. Bastava, se si aveva la volontà di non escluderli accertare i patrimoni eventualmente esistenti in Italia e chiedere una dichiarazione sostitutiva per gli eventuali beni posseduti nel paese di origine. I furbetti  certamente ci saranno, come ci sono i falsi invalidi, quelli che lavorano in nero, i furbetti del cartellino, ecc, ma è dimostrato che in tutte le categorie e le classi non superano la soglia fisiologica del 5/10%. Dunque di che stiamo a parlare. Poiché deve essere ancora emanato il decreto attuativo, speriamo che non aggroviglino ancora di più le pastoie burocratiche.

Abrogazione del ReI
A decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.
Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito.
Dall’accoglimento della domanda di Rdc/Pdc deriva la decadenza della domanda di ReI.

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