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venerdì, Marzo 29, 2024
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Paura per la terza ondata Covid, stato d’emergenza proclamato fino al 30 aprile

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Stasera alle otto e mezza è previsto l’atteso il Consiglio dei Ministri che deciderà sul decreto Covid e sulla proroga dello stato d’emergenza. La data è stata ufficializzata stamattina dal Ministro della Salute: “Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia. Aumentano le terapie intensive, l’indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare. L’epidemia è nuovamente in una fase espansiva“. Infine conclude Roberto Speranza: “Il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile stato di emergenza“.

STATO D’EMERGENZA, QUANDO PUO’ ESSERE PROCLAMATO

Può essere proclamato non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza. Dispone in ordine all’esercizio del potere di ordinanza, conferendo al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere. La norma non effettua una previa individuazione del novero dei potenziali destinatari.

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Conferisce potere di ordinanza al Capo del Dipartimento per la protezione civile salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L’ordinanza deve essere oggetto di intesa con le regioni territorialmente interessate. Deve indicare l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.

I POTERI DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Una significativa innovazione alla disciplina previgente attraverso l’attribuzione del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile. Salvo che non sia diversamente stabilito con la delibera dello stato di emergenza. In tal caso viene comunque ribadito che il Capo del Dipartimento della protezione civile è il soggetto deputato a curarne in ogni caso l’attuazione.

Il potere di ordinanza, in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, deve comunque essere esercitato nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza.

STATO D’EMERGENZA, GLI EVENTI DA FRONTEGGIARE

Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria.  Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. 

Calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive. Dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza. All’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti.

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