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mercoledì, Maggio 1, 2024
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Cosa si può comprare e cosa no, le regole d’uso dell’Assegno di Inclusione

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Nei giorni scorsi sono arrivati i primi accrediti per i richiedenti dell’Assegno di Inclusione e subito sono partiti i dubbi sui prodotti che sarà possibile acquistare. La distribuzione delle card è partita lo scorso 26 gennaio, infatti, si sono create code fuori agli uffici postali.  Dunque i beneficiari potranno fare acquisiti in tutti i supermercati, nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. Inoltre potranno pagare le bollette elettriche e del gas, così come la rata del mutuo.

Invece è vietato usare la Carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo; giochi pirotecnici; prodotti alcolici; acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte e affini; acquisti in club privati. 

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L’assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

A chi è destinato

L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età;
in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti economici

Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente

ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

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