Carezze, contatti fisici e confidenze non richieste, anche in assenza di una esplicita connotazione sessuale, possono integrare una molestia sul luogo di lavoro e comportare una responsabilità a carico dell’azienda. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Prato, con un decreto del giudice del lavoro Cristina Mancini, che ha accolto il ricorso presentato da un’impiegata di una ditta pratese. La notizia è riportata oggi dal quotidiano “Il Tirreno”.
Il ricorso e gli episodi nel mirino
La lavoratrice, addetta al controllo qualità, aveva denunciato una serie di comportamenti da parte del socio e amministratore della società, che secondo quanto ricostruito in giudizio si erano protratti tra gennaio e luglio 2026. Le attenzioni, ritenute indesiderate dalla dipendente, le avrebbero provocato un forte stato di disagio, fino a determinare problemi di salute certificati dall’Inail e un’assenza dal lavoro durata quasi quattro mesi.
Al termine del procedimento, l’azienda è stata condannata a pagare oltre 4mila euro a titolo di risarcimento dei danni. Il giudice ha inoltre ordinato alla società di adottare tutte le misure organizzative necessarie affinché, al momento del rientro della lavoratrice, siano garantiti il rispetto della sua sfera personale e della sua integrità morale e sia impedita la reiterazione delle condotte contestate.
Tra gli episodi esaminati dal Tribunale, racconta “Il Tirreno”, uno risale a una riunione aziendale alla presenza di numerosi colleghi e di figure apicali della società. In quell’occasione, secondo quanto riferito dalla dipendente, l’amministratore si sarebbe avvicinato alle sue spalle, raccogliendole i capelli con una mano e appoggiandole contemporaneamente l’altra sulla spalla.

