Ricorso respinto, i chioschi e gli chalet Mergellina non riapriranno. Nella giornata di ieri, è la Settima Sezione del Tar Campania ha depositato la sentenza (estensore Maria Grazia D’Alterio, presidente Gabriella Caprini) che dà ragione al Comune di Napoli un anno fa aveva rigettato la domanda per gli anni 2023 e 2024 delle concessioni di occupazione di suolo pubblico ai gestori che da decenni vendevano alimenti e bevande in forma fissa nell’area del Lungomare e Riviera di Chiaia.
A presentare il ricorso, poi respinto, inoltrato dall’avvocato Italo Spagnuolo Vigorita, a nome e per l’interesse di tutti i gestori del lungomare, che in passato avevano creato una cooperativa, ora non più esistente, la “Cooperativa Vecchi Concessionari Acquafrescai del Lungomare di Napoli”, uno degli operatori, titolare del chiosco nei pressi della Villa Comunale “O Luciano di Presutto Luciano”. Gli operatori hanno sempre sostenuto di aver pagato i tributi e i canoni necessari per poter portare avanti le attività sottolineando come il Comune di Napoli avesse rilasciato le necessarie autorizzazioni sin dal 2005. Da Palazzo San Giacomo hanno sempre sostenuto che le concessioni potevano essere autorizzate per forma itinerante.
La sentenza
Nella sentenza, tra le altre cose si legge: “Il Comune con disposizione dirigenziale n. 287 del 22 luglio 2024 ha rigettato la domanda di proroga della concessione di suolo pubblico per gli anni 2023 e 2024 presentata dal ricorrente, rappresentando, in estrema sintesi, che, in ragione della natura dell’attività svolta dal deducente, titolare di licenza di commercio itinerante (tipo B), lo stesso non potrebbe in alcun modo ottenere una concessione fissa di suolo pubblico per l’esercizio di tale attività, in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente in forma itinerante e con soste brevi. Nella motivazione del diniego si è inoltre sottolineata l’interdizione del commercio in forma itinerante nella zona per la quale è stata richiesta dalla ricorrente l’occupazione di suolo pubblico, giusta delibera di G.C. n. 213 del 29 aprile 2017”.
Poi ancora: Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato: a) sui posteggi dati in concessione; b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l’area non è
espressamente preclusa dal comune”.
Sul tipo di concessione di chi, come il gestore del chiosco “O Luciano” ha presentato ricorso, la Settima Sezione del Tar Campania ribadisce: “Come già anticipato, il ricorrente è titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di tipo B (commercio itinerante), per il settore alimentare a far data dal 2007 e non ha mai ricevuto l’assegnazione di un posteggio mercatale, né la connessa autorizzazione al commercio di tipo A. Con il provvedimento impugnato il Comune di Napoli ha respinto l’istanza di proroga della concessione di occupazione permanente di suolo pubblico per l’esercizio del commercio in forma itinerante presso il Lungomare di Napoli”. Il Collegio della Settima Sezione del Tribunale Amministrativo della Campania ritiene dunque “che il diniego opposto dal Comune a tale istanza sia legittimo”.
L’articolo del Testo Unico sul Commercio richiamato nella sentenza
Nella sentenza viene richiamato l’art. 55 co. l. r. 7/2020 (Testo Unico sul
commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) che dice: “Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il Comune predispone appositi bandi”. Nel caso dei chioschi del Lungomare, affermano i giudici, “è pacifico che il Comune non abbia predisposto. In assenza di tale necessaria fase preliminare, è inibito al Comune il rilascio di concessioni di posteggio sulla base di “autonome” Ciò risulta coerente con la finalità della “libertà di concorrenza nell’accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità” enunciata dal legislatore regionale all’art. 2” del Testo Unico.
Quindi, si legge ancora nella sentenza del Tar, “il Collegio rileva che nessun affidamento tutelabile può essere invocato dal ricorrente, atteso che le chiare disposizioni regionali che delineano il regime delle concessioni di posteggio escludono che possa tutelarsi
l’affidamento radicato nel ricorrente dal rilascio “ab immemorabile” di concessioni annuali su posto fisso non correlate al possesso di un’autorizzazione di tipo A. È certamente da escludere che una pregressa illegittimità possa radicare un’aspettativa rispetto al rilascio di successivi analoghi illegittimi titoli abilitativi”.
Peraltro, si legge sempre nella sentenza del Tar, “invocare la prassi seguita in passato dal Comune di Napoli di procedere – a fronte dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) posseduta dall’istante – anche al rilascio della concessione annuale, ininterrottamente rinnovata, di area pubblica specificamente individuata, non vale a superare il dettato normativo, né può far spazio a letture ortopediche della normativa di settore, come auspicato in ricorso” che il Tar ha “respinto”.
Viene anche ricordato dal Collegio, nel motivare la sentenza, “la disposizione in questione è stata anche ritenuta dalla condivisa giurisprudenza in contrasto con il diritto eurounitario e, dunque, da disapplicare, essendo la proroga automatica prevista dal Decreto Rilancio non in linea con i principi della concorrenza e apertura al mercato, violando l’art. 12 della Direttiva Bolkestein, che richiede una selezione competitiva per le risorse scarse come i posteggi su suolo pubblico (cfr. Cons.
Stato, sentenza n. 9104/2023; Corte Costituzionale, Sentenza 30
dicembre 2024, n. 210)”.
Delusione
Traspare delusione nei gestori dei chioschi che vedono infrangersi le speranze di poter riaprire per la stagione primaverile ed estiva, oramai alle porte.