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lunedì, Giugno 17, 2024
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Riforma dell’ergastolo ostativo, ok in Commissione al testo base

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La commissione Giustizia della Camera ha votato il testo base della riforma dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, il cosiddetto ergastolo ostativo. Notizia data dal presidente della commissione Giustizia e relatore del provvedimento Mario Perantoni, deputato del Movimento Cinque Stelle. La riforma è stata sollecitata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l’attuale normativa.

Il testo – spiega Perantoni – interviene con il fine di recepire l’orientamento della Corte costituzionale che chiede una revisione della norma attuale. Abbiamo trovato una mediazione tra i valori espressi dalla Consulta e la necessità di mantenere il rigore nei confronti della detenzione dei boss mafiosi, un obiettivo per noi irrinunciabile. Renderò presto noto il termine per la presentazione degli emendamenti“. In commissione hanno votato in favore dell’adozione del testo base tutti i gruppi tranne Fdi.

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ERGASTOLO OSTATIVO, LE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Riforma resa necessaria da più sentenze della Corte costituzionale. Quella che a ottobre 2019 dichiarava illegittimo il divieto di concedere permessi premio ai condannati per delitti di mafia e terrorismo che non collaborano con la giustizia. Così come quella che ad aprile 2021 bocciava il divieto di liberazione condizionale degli stessi soggetti, dando al Parlamento un anno di tempo per riscrivere la norma.

IL TESTO DELLA RIFORMA

Il testo della riforma riprende in molti passaggi la proposta dell’ex sottosegretario alla Giustizia Ferraresi. L’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario viene riscritto prevedendo che i benefici possano essere concessi anche agli ergastolani che non collaborano: “purché, oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, dimostrino l’integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l’assoluta impossibilità di tale adempimento”.

Inoltre, come riporta il Fatto Quotidiano, il giudice di sorveglianza dovrà accertare, ”a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali”.

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