mercoledì, Luglio 23, 2025
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Il piano carceri del Governo, il Ministro: “Presto liberi in 10mila”

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

“La liberazione anticipata può riguardare 10mila persone. Quello che non si deve fare – ha proseguito il ministro Nordio – è una liberazione anticipata, lineare e incondizionata perché la sua motivazione, dovuta al sovraffollamento carcerario, suonerebbe come una resa e una debolezza da parte dello Stato”.

Un nuovo regime domiciliare

Il testo introduce un nuovo regime di detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti, con l’obiettivo di prevedere modalità esecutive della pena maggiormente idonee alle specifiche esigenze socio-riabilitative di tali soggetti.

Le nuove norme, tra l’altro, consentono ai soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti nei cui confronti deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua, non superiore a otto anni, o a quattro anni se concerne uno dei reati di maggiore pericolosità sociale (di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354), di chiedere in ogni momento di essere ammessi alla detenzione domiciliare presso una struttura autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, sulla base di uno specifico programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Tale beneficio può essere concesso una sola volta.

Il programma di riabilitazione

Per ottenere il beneficio, il programma di riabilitazione sarà sottoposto a una Commissione di valutazione, che dovrà anche accertare l’effettiva e attuale condizione di dipendenza del soggetto e alla quale e dovrà essere fornita l’indicazione della correlazione tra la dipendenza stessa e la commissione del reato. Inoltre, il responsabile della struttura terapeutica dovrà trasmettere al servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio e all’ufficio locale di esecuzione penale esterna una relazione semestrale sull’esecuzione del programma, segnalando eventuali violazioni all’autorità giudiziaria. Al termine del programma, l’ufficio locale di esecuzione penale esterna trasmetterà all’autorità giudiziaria una relazione finale.

Il ruolo del Tribunale di Sorveglianza

Il tribunale di sorveglianza disporrà la revoca del regime di detenzione domiciliare qualora il programma terapeutico residenziale non sia positivamente concluso o se il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure. Se il programma terapeutico residenziale risulta positivamente completato, il magistrato di sorveglianza dispone la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova del soggetto ai fini del suo reinserimento sociale, a condizione che la pena residua non sia superiore ad otto anni, aumentata della metà, o a quattro anni, aumentata di un quarto, nei casi già citati di pericolosità sociale.