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giovedì, Aprile 25, 2024
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In casa lavoro ma detenuti al 41 bis, protesta dei detenuti: c’è anche il boss Pasquale Puca

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Hanno indetto uno sciopero della fame per protestare contro il loro stato soggetti destinati in casa lavoro ma allo stesso tempo detenuti al 41 bis. La protesta è in corso da alcuni giorni nel carcere di Tolmezzo e coinvolge 7 internati al regime di carcere duro, tra cui anche alcuni appartenenti alla camorra napoletana come Pasquale Puca di Sant’Antimo. Il caso è stato anche affrontato a Radio Radicale, grazie all’intervento degli avvocati dei detenuti. “La situazione riguarda uno sparuto gruppo di internati in regime di Casa di Lavoro sottoposti al 41 bis e, quindi, di fatto, a tutti gli effetti detenuti presso la Casa Circondariale di Tolmezzo in una condizione paradossalmente deteriore rispetto a quella dei soggetti in esecuzione di pena detentiva” – sottolinea l’avvocato Vincendo De Rosa, difensore di Pasquale Puca. “Il regime del 41 bis prevede l’applicazione dello speciale regime detentivo (c.d. “carcere duro”) anche nei confronti di soggetti non detenuti (in esecuzione pena o in custodia cautelare carceraria) ma internati, cioè soggetti sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva (casa di lavoro o colonia agricola). Questi ultimi soggetti, che dovrebbero godere di un trattamento differenziato dai detenuti, per effetto della sottoposizione al regime di cui al 41 bis O.P. vedono in sostanza del tutto equiparata la propria condizione a quella dei detenuti ed, inoltre, vedono del tutto vanificata la possibilità di ottenere – previo favorevole riesame della loro (presunta) pericolosità sociale – il ritorno in libertà. In buona sostanza, dunque, l’applicazione congiunta della misura di sicurezza detentiva e dello speciale regime di cui all’art. 41 bis. O.P. si risolve nell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una duplicazione sanzionatoria per cui, soggetti che hanno già scontato lunghi periodi di detenzione per condanne definitive, si trovano nuovamente a tutti gli effetti detenuti per un periodo di tempo che – per effetto delle previsioni di cui alla l. 30 maggio 2014, n. 81 (di conversione del d.l. 31 marzo 2014, n. 52) – può corrispondere a quello della pena massima prevista per il reato per cui già sono stati condannati ed hanno espiato la propria pena. Gli internati, infatti, dovrebbero, tra l’altro: essere ospitati in speciali strutture (diverse dalle carceri) specificamente a loro destinate, nonché strutturalmente e funzionalmente organizzate in vista dello svolgimento di attività lavorativa; essere adibiti ad attività lavorativeal fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale” (cfr. art. 20 co. 5° O.P.); poter accedere, in prossimità del periodico riesame della pericolosità sociale da parte del Magistrato di Sorveglianza (cui sono affidate le uniche speranze di revoca della misura di sicurezza e di ritorno in libertà), all’istituto della licenza trattamentale di cui all’art. 53 ordinamento penitenziario”. 

L’avvocato De Rosa sottolinea, invece, come  gli internati ristretti a Tolmezzo così come nel penitenziario a L’Aquila “sono detenuti in un’ala della medesima struttura penitenziaria in cui sono reclusi i detenuti (in esecuzione pena o in custodia cautelare), trascorrendo in una cella (del tutto identica a quella in cui sono alloggiati i detenuti) 22 ore al giorno (fruendo solo di un’ora d’aria ed un’altra di c.d. socialità); non svolgono alcuna attività lavorativa (per un brevissimo periodo a Tolmezzo è stata allestita una serra in cui gli internati avrebbero dovuto lavorare, ma, ad oggi e da diversi mesi, è in disuso; nel periodo di funzionamento, peraltro, per quanto riferitomi dal mio assistito, l’attività “lavorativa” si è risolta in una farsa, essendo stati gli internati abbandonati a se stessi, in assenza di qualsivoglia intervento da parte di personale qualificato che avrebbe dovuto, in teoria, “formare” gli internati alo svolgimento di un’attività professionale nel settore della floricoltura; il rifiuto del mio assistito di prestarsi a tale farsa, e gli annessi esposti presentati dal Puca al Magistrato di Sorveglianza di Udine per segnalare la situazione, sono stati utilizzati contro l’internato in sede di riesame della pericolosità sociale); sono sistematicamente destinatari di provvedimenti di rigetto allorquando avanzano istanza di licenza ex art. 53 o.p. sul presupposto che la concessione della licenza è incompatibile con il regime di cui all’art. 41 bis”. A ciò si aggiunga, ancora, che la sottoposizione alla misura di sicurezza si protrae, per gli internati, tendenzialmente all’infinito, atteso che, in sede di riesame della pericolosità sociale, si valorizza negativamente il fatto che l’internato non possa allegare elementi significativi di progresso nel percorso di risocializzazione, non vedendosi però che elementi possa addurre a proprio favore l’internato privato dei principali strumenti riabilitativi: il lavoro e l’accesso alle licenze trattamentali”.

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Di recente il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha  prorogato la misura di sicurezza a Pasquale Puca, basandosi proprio  sul presupposto della sua pericolosità sociale, condizione che ha portato poi all’emanazione del decreto di proroga del 41-bis adottato a gennaio 2019

 

 

 

 

 

 

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