Il 13 gennaio il sito dell’Anpal ha pubblicato l’avviso per l’assegno di ricollocazione. “Per l’avvio dell’Assegno di ricollocazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’avviso attua quanto definito nella delibera del Consiglio di amministrazione Anpal n. 23/2019. I soggetti erogatori sono tenuti ad attenersi alle previsioni della delibera, al relativo Avviso pubblico e alle FAQ che saranno pubblicate sul portale Anpal e accessibili anche tramite MyANPAL”.
I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione
I destinatari del Assegno di ricollocazione ai sensi dell’art. 9 d.l. 4/2019 sono i beneficiari del Reddito di cittadinanza. I soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione L’AdRdC può essere speso presso un centro per l’impiego (di seguito CPI) o presso un soggetto accreditato di cui aU’art. 12 del d.lgs. 150/2015.
Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione può essere erogato da:
a) Le Regioni/Agenzie regionali per H lavoro per il tramite dei centri per l’impiego (sedi
operative) dalle stesse individuate (sono esclusi le Province Autonome di Trento e
Bolzano);
b) I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale;
c) I soggetti accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro secondo i sistemi di
accreditamento regionale.
In attuazione della Delibera del CdA n. 23/2019, i soggetti accreditati a Hvello nazionale e regionale che abbiano già manifestato il proprio interesse in relazione ad altre tipologie di assegno di ricollocazione sono automaticamente abilitate all’erogazione dell’AdRdC secondo le procedure di cui all’allegato 2 e partecipano alla gestione dei servizi collegati aU’AdRdC a seguito di: georeferenziazione delle sedi che il soggetto riterrà opportuno attivare per l’erogazione del servizio di assistenza intensiva, nelle modalità previste all’allegato 2;
attivazione e utilizzo del servizio Agenda messo a disposizione su MyANPAL in attuazione
dell’art. 9, co. 2 del d.l. 4/2019.
Le Regioni e Agenzie regionali per il lavoro possono partecipare aUa gestione del servizio di assistenza intensiva dell’AdRdC tramite gli uffici decentrati (CPI) senza manifestazione di interesse, fatta salva la possibilità di indicare i CPI che si intende escludere come sedi operative, anche temporaneamente, con le procedure previste nell’allegato 2.
Durata della partecipazione dei soggetti erogatori
Ai sensi dell’art. 9, co. 1 del d.l. 4/2019, l’AdRdC è attribuito dall’ANPAL ai beneficiari RdC tenuti alla stipula del Patto per il lavoro sino al 31 dicembre 2021: pertanto la possibilità di scelta del soggetto erogatore da parte del beneficiario è da intendersi entro la citata data. Per gli AdRdC attribuiti entro quella
data, sarà garantito il servizio di assistenza intensiva fino aUa scadenza naturale, eventualmente prorogato