«Vendere droga è la sua sola fonte di sostentamento e lo spaccio appare l’unico modo per mantenersi. Il dato ponderale (5 pastiglie di ecstasy) è molto contenuto. E non consentono la custodia cautelare in carcere visti i limiti di pena previsti dall’articolo 73, comma 5 della legge 309 del 1990». Con questa motivazione, in breve, i giudici del Tribunale di Milano che si sono occupati del caso del cittadino gambiano, hanno deciso per la scarcerazione. Buba C., questo il nome dell’arrestato, è recidivo. La sua situazione si era complicata dopo i primi controlli, dopo il fermo. Ai terminali è risultato espulso dalla Svizzera e con precedenti per spaccio.
Inoltre, ci sarebbero delle irregolarità sulla validità dei suoi documenti di riconoscimento. Tuttavia, la sua posizione è particolarmente disagiata, dato che lo spaccio è la sua unica forma di sostentamento. Ragion per la quale, non si può procedere con la detenzione del cittadino gambiano ma solo con l’allontanamento dai comuni della Provincia di Milano.