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martedì, Marzo 19, 2024
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Oggi partono le domande per il Reddito di Emergenza, fino a 800 euro per 3 mesi

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Da oggi fino al 30 aprile sarà possibile fare richiesta per il Reddito di Emergenza. Contributo che sarà riconosciuto per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. I beneficiari saranno i nuclei familiari in condizioni di necessità economica causata dall’emergenza covid. Le domande dovranno essere presentate tramite il modello predisposto dall’Inps o attraverso i Caf. Il Rem non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

I REQUISITI PER IL REDDITO DI EMERGENZA

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti. Residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il benefici. Un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020 e maggio 2020 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio.

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Il Reddito di Emergenza previsto dal Decreto Sostegno sarà concesso anche a coloro cui la Naspi sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Indipendentemente dai requisiti e per il solo importo relativo a un componente del nucleo familiare.

Un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro. Per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro). In presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

A QUANTO AMMONTA

L’importo del Reddito di Emergenza non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di: 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

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Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.
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