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Chi trova lavoro non fa il militare!

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Chi trova lavoro non fa il militare .Infatti il Decreto Ministeriale 30 luglio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.197del 25-08-2001 stabilisce che i giovani già selezionati da enti pubblici o privati ai fini di una assunzione possono chiedere di essere dispensati dallo svolgimento del servizio militare . In questo modo molti giovani non saranno costretti a perdere importanti opportunità di lavoro a causa dell’obbligo di leva . L’accoglimento della domanda non è automatica , ma le possibilità di un esito positivo sono alte . Infatti la nuova riforma , secondo la quale si tende verso un esercito formato solo da professionisti , già da adesso sta riducendo il numero di giovani necessari alla leva .Alla richiesta di dispensa dovrà essere allegata una idonea documentazione , necessaria per dimostrare di essere in procinto di una assunzione .Sarà necessaria una attestazione rilasciata da enti pubblici o privati dalla quale risulti espressamente l’impegno ad assumere il giovane con un contratto di lavoro subordinato , a condizione che siano stati assolti gli obblighi di leva . In altri termini è necessario dimostrare che il datore di lavoro è disposto non solo ad assumere , ma che lo farà solamente nel caso in cui il giovane non abbia più da svolgere il servizio militare . Lo svolgimento del servizio deve risultare ostativo all’assunzione .Solo in questo caso l’autorità militare deciderà di esonerare il giovane dal servizio militare . I giovani arruolati potranno comunque avvalersi delle norme sull’autocertificazione . Attenti a fare i furbi , l’amministrazione si riserva la facoltà di esperire opportuni controlli anche per il tramite del Servizio Centrale delle Ispezioni del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Qui di seguito il testo della norma presa in considerazione : “ selezionato da enti pubblici e privati ai fini della assunzione , già in fase di avanzata e concreta definizione , e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva , semprechè venga prodotta la comprovante documentazione “.
Scheda riassuntiva sulle modalità di applicazione della norma :
1) Destinatari del beneficio : gli arruolati disponibili all’avviamento alle armi che dimostrino di essere stati selezionati da enti pubblici e privati per l’assunzione quali lavoratori dipendenti .
2) Tempi di presentazione della domanda : fino al giorno che precede l’incorporazione .
3) Enti la cui attività può essere rilevante ai fini della concessione del beneficio : enti pubblici , associazioni , fondazioni , enti mutualistici , società di persone ( s.n.c. , s.a.s. ) , società di capitali ( s.r.l. , s.p.a. , s.a.p.a. ) , società cooperative a responsabilità limitata e illimitata .
4) Natura dei contratti e relative specifiche :
– a tempo indeterminato : superamento della selezione ai fini della assunzione
– a tempo determinato : superamento della selezione ai fini della assunzione per un periodo di tempo non inferiore a 9 mesi
per entrambi dovrà essere specificata la data di inizio del rapporto di lavoro che deve cadere nell’arco temporale di disponibilità per l’avvio alle armi.
5) Documentazione :
– certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. del datore di lavoro
– attestato del datore di lavoro contenente : estremi della legge in base alla quale si procede all’assunzione ; retribuzione ; data di inizio del rapporto di lavoro e durata .

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