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giovedì, Maggio 2, 2024
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Divorzio e separazione nello stesso giorno, la Cassazione dice sì: come fare

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Con la sentenza della Suprema Corte non ci saranno più dubbi interpretativi: le coppie sposate ed entrate in crisi, come prevede la riforma Cartabia, possono presentare al giudice domanda congiunta.

Divorzio e separazione nello stesso giorno

Il divorzio e la separazione in una sola pratica congiunta e con un solo procedimento? Adesso si può.  Lo ha deciso la Cassazione, con una sentenza che ha messo fine ai dubbi interpretativi degli ultimi mesi. Tale procedura, infatti, è già prevista dalla riforma Cartabia per snellire le cause, smaltire gli arretrati ed evitare un doppio conflitto tra coniugi in rotta. Una novità in vigore da febbraio ma applicata in maniera discrezionale, a seconda dei giudici. Ma da oggi cambia tutto.

La sentenza 

In particolare, la Cassazione, con il verdetto 28727 depositato lunedì ha affermato il principio per cui “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“. Dunque, le ormai ex coppie potranno presentare una domanda congiunta e cumulativa per separazione e divorzio, in modo da avviare lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi, scongiurando doppi conflitti e stravolgimenti successivi.

Soddisfazione degli avvocati 

Ad avviso dell’Organismo congressuale forense questa decisione suscita: “viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc. All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito – ricorda l’Ocf – al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia (Treviso, Firenze, Genova, MIlano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova) e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo. Adesso la Cassazione – conclude la nota dell’Ocf – ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale”.

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La procedura

La domanda deve essere depositata con un ricorso e il richiedente deve dimostrare subito al giudice i mezzi di prova in suo possesso e i documenti che illustrano la propria condizione patrimoniale. Deve avvenire immediatamente la presentazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, dell’elenco dei beni di proprietà e delle quote societarie, ma anche degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari. In caso di omissioni, chiattesta il falso rischia la condanna al pagamento delle spese legali e anche ai danni in favore del coniuge.

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