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giovedì, Aprile 25, 2024
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“Il cognome del padre ai figli non è più automatico”, storica sentenza della Corte Costituzionale

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Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che dichiara tale regola “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio“.

La regola dell’automatismo del cognome paterno

Fino a questo momento, in Italia è stata valida la regola dell’automatismo del cognome paterno. Ciò, sostanzialmente, significa che, fino ad oggi, ai bambini veniva automaticamente assegnato il cognome del padre, salvo casi particolari. Come nel caso dei figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre. In base alla decisione della corte costituzionale, invece, la nuova regola prevede che vengano assegnati automaticamente i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine che desiderano. Quindi, solo in caso di esplicita richiesta e di comune accordo, sarà possibile assegnare quello di uno solo dei genitori.

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La questione di legittimità Costituzionale 

La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sulle norme italiane che regolano l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte ha esaminato la norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di assegnare il cognome della madre. Insieme a quella che, al contrario, in mancanza di accordo impone quello del padre, anziché quello di entrambi i genitori. La corte depositerà la sentenza nelle prossime settimane. Tuttavia, in un comunicato stampa la Consulta anticipa la decisione: “La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome“.

La nascita della questione dell’attribuzione del cognome

La questione nasce da un ricorso presentato a Potenza. Due coniugi chiedevano di disapplicare la consuetudine dell’assegnazione del cognome paterno in modo che il terzo figlio assumesse esclusivamente quello materno. Questo poiché le due sorelle – riconosciute per prima dalla madre e nate fuori dal matrimonio – portavano solo quello. Il tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la norma consuetudinaria del cognome paterno per figlio nato in costanza di matrimonio fosse superabile solo con un intervento legislativo. Con il ricorso in appello, i legali dei coniugi hanno sostenuto che l’automatismo del cognome paterno fosse da disapplicare. E, per questo, hanno chiesto di sollevare la questione di costituzionalità. La corte d’appello di Potenza ha accolto la richiesta, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata. Ha così inoltrato gli atti alla Consulta, che ha dato ragione ai genitori.

 

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