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venerdì, Marzo 29, 2024
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Regolamentazione italiana delle criptovalute: cosa c’è da sapere

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La conferma che il fenomeno delle criptovalute non si è rivelato solo un trend passeggero ha consolidato ormai la necessità anche nel parlamento italiano, di regolamentare finalmente la materia. Lo scorso marzo è stato presentato in Senato il Disegno di legge n.2572, con lo scopo di definire le disposizioni fiscali per disciplinare sia quel che riguarda le imposte sui redditi che il monitoraggio fiscale. Il disegno di legge rappresenta un evidente passo in avanti perché per la prima volta il Legislatore affronta il tema delle criptovalute, praticamente esploso negli ultimi anni.

Il concetto di criptovalute è stato introdotto per la prima volta nel 2008 da Satoshi Sakamoto, molto probabilmente uno pseudonimo dietro cui si celava un gruppo di attivisti cypherpunk, una filosofia che si faceva promotrice di un diverso concetto di economia, più egualitario e sostenibile.Nel 2009 lo stesso Sakamoto lanciò la prima criptovaluta al mondo, il Bitcoin, che ancora oggi è la più famosa. Nel corso degli anni ha centuplicato il suo valore, clicca qui per guardare lo storico, raggiungendo il suo massimo nell’autunno del 2021, quando toccò la cifra record di 68.641 dollari.

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Criptovalute: la definizione del Legislatore italiano

È evidente come un fenomeno del genere non potesse essere preso in considerazione anche per quel che riguarda la materia fiscale da parte dei governi nazionali. Interessante bisogna comprendere cosa il Legislatore intende per criptovaluta, di fatto equiparata per la prima volta a una valuta estera, nonostante sia ben precisato che non è garantita né emessa da ente pubblico o banca centrale, né direttamente collegata ad altra valuta costituita in tale maniera. Le criptovalute però, e questo è davvero importante sottolinearlo, sono accettate come mezzo di scambio. Quindi possono essere conservate e trasferite attraverso portafogli elettronici e digital exchange.

Criptovalute: la proposta sulla tassazione delle plusvalenze

Per quel che riguarda l’imponibilità delle imposte sul reddito, la proposta del Legislatore non considera rilevanti tutte quelle operazioni che di fatto non cristallizzano la plusvalenza o la minusvalenza. Quindi, nel caso di uno scambio da criptovaluta a criptovaluta, questa condizione non si manifesta e di fatto non può essere tassata. Situazione diversa, invece, nel caso in cui ci sia una conversione con una valuta legalmente costituita, per esempio euro o dollaro. La plusvalenza sarà tassata con un’aliquota del 26% ma solo se il controvalore delle criptovalute possedute dal contribuente è superiore per almeno sette giorni lavorativi a 51.645,69 euro.

Controllo: l’istituzione del nuovo Organismo Agenti e Mediatori

Per quel che riguarda il controllo degli exchange e in generale di tutte quelle attività che in Italia forniscono servizi di portafoglio digitale, molto interessante è l’introduzione dallo scorso 16 maggio del nuovo registro OAM, Organismo Agenti e Mediatori. L’iscrizione è obbligatoria per le piattaforme di acquisto e scambio di criptovalute, per chi offre servizi di digital wallet o strettamente collegati all’utilizzo delle monete virtuali. Il tempo a disposizione per mettersi in regola è di 60 giorni, una volta scaduto questo termine l’attività sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e di conseguenza perseguibile secondo i termini prestabiliti dalla legge.

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